ISSN 2385-1376
Testo massima
È legittima la notificazione ex art.140 cpc tutte le volte in cui venga effettuata presso il comune di residenza del destinatario, e proprio, presso la casa di abitazione ovvero il luogo in cui egli svolge la propria attività.
In tali casi non sarà necessario cercare il destinatario negli altri luoghi indicati, alternativamente, dall’art.139 cpc.
La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5477 del 05/03/2013 si è così, nuovamente, pronunciata in materia di notificazioni, con particolare riferimento alle notifiche effettuate per “irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia” di cui all’art.140 cpc.
Nel caso di specie, la Corte ha esaminato la notifica di una cartella esattoriale eseguita ex art. 140 cpc all’indirizzo di residenza del destinatario senza che venisse effettuato alcun tentativo di notifica alla sede della ditta individuale, la quale ultima era certamente nota all’esattore che avrebbe dovuto ivi destinare la notifica prima di ricorrere alla notifica ex art. 140 cpc..
In tale senso la Corte ha accolto il ricorso promosso dall’Agenzia delle Entrare valutando regolare la notifica effettuata.
Invero, aderendo al costante indirizzo giurisprudenziale: “Il mancato rinvenimento di soggetto idoneo a ricevere l’atto, proprio presso il comune di residenza del destinatario, e proprio presso la casa di abitazione ovvero il luogo in cui egli svolge la propria attività, legittima la notificazione ai sensi dell’art.140 cpc, senza necessità di ricerca del destinatario in uno degli altri luoghi indicati alternativamente dall’art. 139“.
La ratio del principio suesposto risiede nella “certezza” che il luogo di notificazione sia quello in cui vive e lavora il notificatario e che, pertanto, l’assenza sua e di altri soggetti idonei sia solo momentanea, ricorrendo un’ipotesi di cd. irreperibilità temporanea.
Le ulteriori ricerche saranno necessarie solo qualora il notificatore abbia motivo di ritenere che il destinatario si sia trasferito dal comune e/o dal luogo ove viene ricercato.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10886/2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– RICORRENTE –
contro
M.A.,
EQUITALIA;
– INTIMATI –
avverso la sentenza n. 26/24/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BARI, SEZIONE DISTACCATA di LECCE del 27/09/2010, depositata il 07/02/2011;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cpc, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati;
Osserva:
La CTR di Bari ha accolto l’appello del contribuente M.A. – appello proposto contro la sentenza n. 382/01/2009 della CTP di Lecce che aveva respinto il ricorso del contribuente medesimo – ed ha così annullato l’avviso di fermo amministrativo notificato il 14.11.2008 a seguito di emissione di cartella esattoriale per il pagamento di imposte afferenti all’anno 2002.
La predetta CTR ha motivato la decisione evidenziando che dalla documentazione prodotta dalla parte contribuente risultava che sia l’avviso di accertamento che la cartella esattoriale erano state notificate (con la procedura dell’art.140 cpc, perchè il destinatario era risultato irreperibile) all’indirizzo della residenza del M., senza alcun tentativo di notifica alla sede della ditta individuale, la quale ultima era certamente nota all’esattore che avrebbe dovuto ivi destinare la notifica prima di ricorrere alla procedura di cui si è detto.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
La parte contribuente non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso – ai sensi dell’art.380 bis epe assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il PRIMO MOTIVO di impugnazione (improntato alla violazione degli artt. 139 e 140 c.p.c.) la ricorrente si duole che il giudice di appello abbia fatto erroneo governo delle citate disposizione nel ritenere che il M. non potesse essere considerato “irreperibile” in difetto delle ricerche di quest’ultimo anche presso la sede dell’azienda individuale.
La doglianza appare manifestamente fondata, appare che nulla ostasse all’utilizzo della procedura prevista dall’art.140 cpc, alla luce delle circostanze di fatto quali descritte nella sentenza impugnata.
Ed invero è indirizzo costante di questa Corte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2919 del 09/02/2007; Cass. Sez.5, Sentenza n. 11.6.2008 n. 15443) quello secondo cui: “Il mancato rinvenimento di soggetto idoneo a ricevere l’atto, proprio presso il comune di residenza del destinatario, e proprio presso la casa di abitazione ovvero il luogo in cui egli svolge la propria attività, legittima la notificazione ai sensi dell’art.140 cpc, senza necessità di ricerca del destinatario in uno degli altri luoghi indicati alternativamente dall’art. 139. Ciò in quanto la certezza che il luogo di notificazione sia quello in cui vive e lavora il notificatario – e che pertanto l’assenza sua e di altri soggetti idonei sia solo momentanea, ricorrendo un’ipotesi di c.d. irreperibilità temporanea – lascia supporre che questi, o persona in grado di informarlo, verrà a conoscenza dell’avvenuta notificazione dall’affissione dell’avviso di deposito sulla porta e dalla spedizione della raccomandata, essendo invece necessaire ulteriori ricerche solo quando il notificatore abbia motivo di ritenere che il destinatario si sia trasferito dal comune e/o dal luogo ove viene ricercato, perchè in tal caso verrebbe meno il collegamento fra il luogo e il soggetto, collegamento sul quale il legislatore fonda la presunzione di conoscenza, da parte del destinatario, dell’atto notificatogli ai sensi dell’art.140 cpc.“.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza, sicchè poi la Corte potrà anche risolvere la controversia nel merito (respingendo l’impugnazione della società contribuente) non ravvisandosi necessità di ulteriori accertamenti di fatto, anche alla luce della circostanza che non risulta la riproposizione ad onere di parte contribuente di eventuali motivi di impugnazione ritenuti assorbiti per implicito dal giudice del merito.
Roma, 10 settembre 2012.
Il relatore (Giuseppe Caracciolo).
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto; che le spese di lite possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza.
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso del contribuente avverso il provvedimento impositivo. Condanna la parte contribuente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in Euro 2.500,00 oltre spese prenotate a debito e compensa tra le parti le spese dei gradi di merito.
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Numero Protocolo Interno : 125/2013