Al fine di dimostrare la sussistenza della nullità di una notificazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notificazione: nell’ipotesi in cui la notifica sia eseguita, nel luogo indicato nell’atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall’art. 140 cod. proc. civ., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest’ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l’onere di fornirne la prova.
Questo è il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Didone – Rel.Campese, con l’ordinanza n. 7109 del 12 marzo 2020.
La vicenda ha riguardato un soggetto che ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli di rigetto del reclamo dal medesimo proposto avverso la dichiarazione del proprio fallimento.
La curatela fallimentare e tutti i creditori istanti ex art. 6 L.fall. sono rimasti solo intimati.
Tra i motivi di ricorso il soggetto ascrive alla Corte napoletana di aver ritenuto correttamente eseguita, ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento, nonostante il ricorrente quest’ultimo avesse trasferito la sua residenza in un altro comune prima di tale notifica, come si evinceva dalla documentazione allegata al reclamo, e come, peraltro, lo stesso aveva chiesto di provare con testimoni.
La Suprema Corte ha ritenuto tale motivo complessivamente insuscettibile di accoglimento.
Invero, la Corte ha ribadito l’orientamento già consolidatosi, riportato nell’incipit di tale commento.
Gli Ermellini hanno sottolineato che chiunque si trasferisce in modo permanente in una località (una città, un paese, etc.) ha l’obbligo di darne comunicazione all’ufficio anagrafico del Comune in cui va a stabilirsi, e proprio per questo è istituito, presso ogni Comune, un registro anagrafico delle persone residenti nel quale tutti coloro che lì vivono sono tenute a iscriversi. La residenza – che, ai sensi dell’art. 44, comma 2, cod. civ., è «nel luogo in cui la persona ha abituale dimora» – corrisponde, pertanto, al dato formale che risulta dal registro dell’anagrafe civile, ed il relativo trasferimento, per essere opponibile ai terzi di buona fede, deve essere effettuato e documentato nelle forme sancite dagli artt. 44 cod. civ. e 31 disp. att. cod. proc. civ., nonché dal d.P.R. n. 223 del 1989.
Concetto diverso dalla residenza è la dimora, che riguarda un dato sostanziale, identificandosi nel luogo in cui effettivamente una persona si trova in un determinato momento, e può essere occasionale e transitoria oppure abituale.
I giudici di legittimità hanno, quindi, ribadito che, in linea generale, in tema di notificazione degli atti processuali, ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora del destinatario della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove questi dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all’apprezzamento del giudice di merito (cfr. Cass. n. 10170 del 2016, richiamata, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 23521 del 2019), la cui valutazione è sottratta al controllo di legittimità ove adeguatamente motivata.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, la Suprema Core ha rigettato il ricorso senza nulla disporre per le spese, essendo la Curatela e creditori istanti ex art. 6 l.fall. rimasti solo intimati.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FALLIMENTO: DOPO IL VANO TENTATIVO DI NOTIFICA (PEC E SEDE LEGALE), IL RICORSO VA DEPOSITATO ALLA CASA COMUNALE
PRINCIPIO VALIDO ANCHE PER LA SOCIETÀ CANCELLATA DAL REGISTRO DELLE IMPRESE
Sentenza | Cassazione civile, sez. prima, Pres. Nappi – Rel. Didone | 13.09.2016 | n.17946
RECLAMO FALLIMENTO: INFONDATO SE RICORSO DEPOSITATO PRESSO CASA COMUNALE DOPO VANO TENTATIVO DI NOTIFICA PEC E SEDE LEGALE
LA DICHIARAZIONE DEL PORTIERE RILASCIATA ALL’UFFICIALE GIUDIZIARIO NON SOSTITUISCE RISULTANZE VISURA CAMERALE
Sentenza | Corte d’Appello di Napoli, sez. prima, Pres. Cultrera – Est. Lepre | 09.03.2017 | n.59
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