La notificazione della cartella esattoriale, nel caso di destinatario “relativamente” irreperibile, deve seguire il procedimento tracciato dall’art. 140 cod. proc. civ. e dunque è senz’altro viziata quando l’affissione alla porta del destinatario non risulta essere stata effettuata.
Al vizio che consegue a tale omissione non è applicabile la sanatoria per raggiungimento dello scopo derivante dalla ricezione della lettera informativa del deposito nella casa comunale.
Per tale effetto è necessario che la parte interessata fornisca la prova che la raccomandata informativa sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova può dirsi fornita solo con la produzione dell’avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persona abilitata, sia esso munito dell’annotazione, da parte dell’agente postale, circa l’assenza di persone atte a ricevere la raccomandata medesima.
L’avviso di ricevimento è, infatti, parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., consentendo esso la verifica che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Questi i principi espressi dalla decisione della Corte di Cassazione, Pres. Berrino – Rel. Marchese, con l’ordinanza n. 20683 del 28 giugno 2022 ove ha respinto il ricorso dell’ente impositore ove è stato rilevato che l’avviso di ricevimento non recava alcuna sottoscrizione, timbro o indicazione di sorta da cui possa evincersi che lo stesso sia stato ritualmente posto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Per ulteriori approfondimenti sul tema si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NON OCCORRE LA QUERELA DI FALSO ESSENDO MERE PRESUNZIONE, SUPERABILI CON QUALSIASI MEZZO DI PROVA
Ordinanza | Cassazione, Pres. Travaglino – Rel. Rossetti | 02.09.2022 | n.25885
NON È SUFFICIENTE LA SOLA SPEDIZIONE
Sentenza | Cass. civ. Pres. Esposito Rel. Dott. Luciotti | 28.01.2022 | n.2621
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