In tema di notificazioni ai sensi del 143 c.p.c., non è sufficiente, ai fini della valutazione positiva di irreperibilità del destinatario della notifica, il mero mancato rinvenimento del nominativo del notificando sui citofoni e neppure sulle caselle postali, occorrendo comunque un quid pluris che, deve quantomeno consistere nella raccolta, da parte dell’ufficiale giudiziario, di specifiche informazioni in loco sul destinatario dell’atto dai residenti interpellati.
L’ufficiale giudiziario che, una volta verificata la mancanza del nominativo del notificando sui citofoni e sulle cassette postali, si astenga dal compiere ogni ulteriore ricerca ed indagine, quantomeno nei termini sopra illustrati, viene senz’altro meno al suo dovere di “normale diligenza” nello svolgimento dell’attività notificatoria.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, Sez. I, Pres. Cristiano- Rel. Fidanzia nell’ordinanza n. 2530 del 27.01.2022.
Nella specie, la vicenda era relativa all’appello proposto contro la sentenza del Tribunale compente, che aveva revocato l’assegno di mantenimento stabilito dalla sentenza di separazione personale.
La Corte d’Appello, in considerazione della circostanza che l’impugnazione era stata proposta oltre il termine lungo semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., disattendeva la prospettazione della moglie secondo cui la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e del decreto di fissazione d’udienza innanzi al Tribunale effettuata nei suoi confronti era nulla.
Pertanto, la Corte di Cassazione- investita della questione- accoglieva il ricorso avverso tale sentenza.
Invero, non risulta esistere obbligo di indicazione del proprio nominativo sui citofoni o sulla cassetta postale del luogo di abitazione: pertanto, se l’ufficiale addetto alla notifica verifichi l’assenza del nominativo del soggetto destinatario della notifica in corrispondenza dell’interno che il richiedente indica quale luogo di residenza, e ove constati la presenza, invece, del nominativo di altri soggetti i quali risultino momentaneamente assenti, deve procedere comunque alla notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c.
In conclusione, ai fini della valutazione positiva di irreperibilità del destinatario della notifica, ai sensi dell’art. 143 c.p.c., non rileva il semplice mancato rinvenimento del nominativo del notificando su citofoni e caselle postali, occorrendo in ogni caso un’attività di ricerca- sul luogo della notifica- di informazioni sul destinatario dell’atto.
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