Procedimento patrocinato da DE SIMONE LAW FIRM
È inammissibile l’appello, in quanto tardivamente proposto, della parte che ha notificato l’atto di citazione ben oltre il termine di 30 giorni previsto dagli artt. 325 e 326 cpc.
In sede di prova della notificazione di un atto giudiziario a mezzo PEC – al fine di contrastare l’eccezione di tardività di un’impugnazione – non è sufficiente la produzione in giudizio del log di pec cancellate mediante un file excel deducendo che il documento “File in formato p7m” sia danneggiato ed illeggibile.
In caso di contestazione del contenuto di PEC in merito a malfunzionamenti, l’onere della prova è a carico del ricevente e non del notificante.
Questi i principi espressi dalla Corte d’Appello di Venezia, Pres. Santoro – Rel. Rigoni, con la sentenza n. 4633 del 24.10.2019.
Una società proponeva appello e la convenuta eccepiva l’inammissibilità dello stesso per tardività dell’impugnazione, essendo decorso il termine breve in quanto aveva provveduto alla notificazione a mezzo PEC.
L’appellante contrastava tale eccezione deducendo che tale PEC non era stata letta dall’avvocato: era stata cancellata in quanto aveva problemi di spazio sulla propria casella di posta poiché danneggiata ed illeggibile. Successivamente il detto difensore aveva chiesto al gestore delle PEC il log delle PEC cancellate al fine di effettuare un controllo a posteriori che produceva in formato file excel, in appello, sostenendo un malfunzionamento.
La Corte dava rilevanza alla documentazione prodotta dal notificante (non vi era alcun identificativo di messaggio corrispondente a quello di cui alla mail di notifica) per cui respingeva l’impugnazione con il pagamento delle spese.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NOTIFICA DI A MEZZO PEC: INAMMISSIBILE L’OPPOSIZIONE TARDIVA PER MANCANZA DI PROGRAMMI PER LA RICEZIONE DI ATTI
LA NOTIFICA A MEZZO PEC SI PERFEZIONA, PER IL NOTIFICANTE, NEL MOMENTO IN CUI VIENE GENERATA LA RICEVUTA DI ACCETTAZIONE, PER IL DESTINATARIO, NEL MOMENTO IN CUI VIENE GENERATA LA RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA
Sentenza | Tribunale di Mantova | 03.06.2014 | n.98
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/notifica-di-a-mezzo-pec-inammissibile-l-opposizione-tardiva-per-mancanza-di-programmi-per-la-ricezione-di-atti
NOTIFICA: SE IL DESTINATARIO ASSENTE PUÒ AVVENIRE ANCHE IN UN LUOGO ULTERIORE RISPETTO AL MUNICIPIO
IL COMUNE È LIBERO DI DESIGNARE ALTRE SEDI COME “CASE COMUNALI”
Sentenza | Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. De Stefano – Rel. Rossetti | 05.09.2019 | n.22167
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/notifica-se-il-destinatario-assente-puo-avvenire-anche-in-un-luogo-ulteriore-rispetto-al-municipio
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno