In materia di notificazione al difensore, in seguito all’introduzione del “domicilio digitale, è valida la notificazione al difensore eseguita presso l’indirizzo PEC risultante dall’albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui all’art. 6 bis del d.lgs. n. 82 del 2005, atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di quest’ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest’ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri INI-PEC, sia nel ReGindE, di cui al D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, gestito dal Ministero della Giustizia.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sez. VI civ. – 3, Rel. Pres. Frasca, con l’ordinanza n. 29749 del 15.11.2019.
La Suprema Corte è tornata sui propri passi e, dopo tre decisioni controverse sul tema (Cass. Civ. 3709/2019, Cass. Civ. 24110/2019 e Cass. Civ. 24160/2019), con le quali non riteneva INIPEC pubblico elenco valido per le notifiche in proprio ai sensi della L. 53/1994, ha riconosciuto l’errore contenuto nelle precedenti pronunce, provvedendo alla correzione dello stesso.
Nelle precedenti ordinanze, la Corte aveva ritenuto che solo la notifica PEC effettuata dal difensore all’indirizzo del destinatario risultante dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) doveva considerarsi valida ed efficace mentre doveva considerarsi nulla quella effettuata all’indirizzo PEC del destinatario risultante dall’INI-PEC (Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata).
Nel dettaglio, la Corte rileva che l’errore materiale interessa la parte in cui l’ordinanza n. 24160/2019, pur assumendo una condivisibile “inidoneità soggettiva” del registro INI-PEC da giustificarsi con esclusivo riferimento alla qualità del soggetto destinatario della notifica, ha poi riferito l’inidoneità al registro INIPEC nella sua oggettività, indicandolo espressamente come “dichiarato non attendibile” dalla Cass. n. 3709/19.
Pertanto, i Giudici di legittimità osservano che risulta manifesto che, nell’ordinanza corrigenda, la Corte avrebbe voluto solo evidenziare che le due notifiche del ricorso indirizzate al magistrato destinatario (sia come domiciliato presso un indirizzo INI-PEC riferito al Tribunale di Firenze, sia come domiciliato presso un indirizzo estratto dal REGINDE) riguardavano indirizzi soggettivamente non riferibili quali pretesi luoghi di elezione di domicilio al magistrato. Dunque, al di là delle espressioni utilizzate, la Corte avrebbe voluto alludere ad una mera inidoneità soggettiva dell’indirizzo estratto dall’INI-PEC (posto che nel registro INI-PEC non vi erano indirizzi riferibili al magistrato e neppure nel REGINDE). Nel concreto, l’ordinanza n. 24160 voleva dire che le due notificazioni indirizzate al magistrato come asseritamente domiciliato presso i due indirizzi PEC relativi al Tribunale di Firenze avevano riguardato indirizzi non riferibili al magistrato.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NOTIFICA: È NULLA SE L’INDIRIZZO PEC È STATO ESTRATTO DA INI-PEC
SI DEVE ESTRARRE L’INDIRIZZO DEL DESTINATARIO SOLO DAL PUBBLICO REGISTRO REGINDE
Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ. – 3, Pres. Frasca – Rel. Positano | 27.09.2019 | n.24160
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/notifica-e-nulla-se-lindirizzo-pec-e-stato-estratto-da-ini-pec
NOTIFICA A MEZZO PEC: nulla se proveniente o destinata a un indirizzo non risultante nel ReGindE
Il vizio è rilevabile d’ufficio
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. Doronzo – Rel. Esposito | 05.04.2019 | n.9562
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/notifica-a-mezzo-pec-nulla-se-proveniente-o-destinata-a-un-indirizzo-non-risultante-nel-reginde
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