La notificazione di un atto, mediante consegna ad una delle persone enumerate nell’art. 139 c.p.c., in luogo diverso da quello in cui risiede il destinatario è nulla, non essendovi certezza che la persona legata da rapporti di famiglia o di collaborazione con il destinatario provveda a trasmettergli l’atto ricevuto.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Napoli, Giudice Maria Tuccillo, con l’ordinanza del 1 aprile 2020.
La curatela fallimentare di una società ha presentato un ricorso nei confronti dell’amministratore della stessa, della moglie e dei figli. Il capofamiglia, secondo il fallimento, aveva distratto beni e somme di denaro in favore dei familiari per disperdere il patrimonio della società. Nel procedimento cautelare de quo, i figli non si sono costituiti, asserendo che la notifica del ricorso fosse stata effettuata in un luogo diverso dalla residenza degli stessi, come risultato dai certificati di residenza depositati in giudizio.
Con l’ordinanza di cui in esame, il Giudice ha fatto suo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 24681/2018, secondo cui la notificazione di un atto, mediante consegna ad una delle persone enumerate nell’art. 139 c.p.c., deve essere necessariamente eseguita nei luoghi nella norma stessa indicati, giacché la certezza che la persona legata da rapporti di famiglia o di collaborazione con il destinatario provveda a trasmettergli l’atto ricevuto può ritenersi pienamente raggiunta soltanto se la consegna avvenga in un luogo comune al consegnatario e al destinatario e nel quale, quindi, si presuma che costoro abbiano degli incontri quotidiani. Ne consegue, quindi, la nullità della notificazione per mancanza di detta certezza, qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario espressamente risulti che l’atto sia stato consegnato a una delle dette persone, ma in un luogo diverso da quelli previsti dalla norma; al contrario, la mancata precisazione nella relata del luogo della consegna stessa non determina la nullità della notificazione, dovendo presumersi, in assenza di annotazioni contenute nella relata, che la notificazione sia stata eseguita in uno dei luoghi prescritti, sicché la omessa annotazione si risolve in una mera irregolarità formale non influente sulla validità della notifica, né sulla efficacia (di atto pubblico) della relata con riguardo al luogo di consegna.
Pertanto, la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza di comparizione effettuata nei confronti dei resistenti figli è da ritenersi nulla, atteso che, seppur effettuata nelle mani di soggetti legittimati a riceverla (rispettivamente madre e suocera convivente), come risulta dalla relata di notifica, è da ritenersi invalida, perchè eseguita in un luogo diverso da quello in cui i destinatari risiedono. Tuttavia, in questo caso, essendo un procedimento cautelare, la nullità della notifica, non sanata dalla costituzione dei resistenti, e lo spirare del termine perentorio per la notifica del ricorso e decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, ex art. 669 sexies cp.c., importa l’improcedibilità della domanda solo nei loro confronti, non anche degli altri resistenti, stante la scindibilità delle domande.
Questo perché la solidarietà passiva non comporta, sul piano processuale, l’inscindibilità delle cause ed il litisconsorzio necessario in quanto il creditore ha diritto a rivalersi per l’intero nei confronti di ciascun debitore.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NOTIFICA: VALIDA LA NOTIFICA PEC DI UN’ORDINANZA PRIVA DI FIRMA DIGITALE DELLA CANCELLERIA
LE COPIE INFORMATICHE DI ATTI E PROVVEDIMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO INFORMATICO SONO EQUIVALENTI ALL’ORIGINALE
Ordinanza | Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. De Chiara – Rel. San Giorgio | 07.01.2020 | n.93
NOTIFICA: INIPEC È PUBBLICO ELENCO VALIDO PER LE NOTIFICHE PEC
LA CASSAZIONE CORREGGE L’ERRORE MATERIALE CONTENUTO NELL’ORDINANZA N. 24160/2019
Ordinanza | Corte di Cassazione, sez. VI civ. – 3, Rel. Pres. Frasca | 15.11.2019 | n.29749
NOTIFICHE PEC DOPO LE 21: IL PERFEZIONAMENTO AVVIENE QUANDO SI GENERA LA RICEVUTA
INCOSTITUZIONALE RINVIARE ALLE 7 DEL GIORNO SUCCESSIVO
Sentenza | Corte Costituzionale, Pres. Lattanzi – Rel. Morelli | 09.04.2019 | n.75
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