Qualora l’atto processuale sia originariamente formato su supporto digitale, per la sua notificazione telematica non occorre la sottoscrizione digitale, né un’asseverazione di conformità all’originale, necessaria solamente quando la copia informatica sia estratta per immagine da un documento analogico, essendo sufficiente che detto atto sia trasformato in formato PDF.
La sottoscrizione digitale di un atto giudiziario è necessaria solo per il deposito telematico dello stesso all’ufficio giudiziario.
Questi sono i principi espressi dalla Corte di Cassazione, Pres. Travaglino, Rel. D’Arrigo, con la sentenza n. 17020 del 28 giugno 2018.
Nell’ambito di un procedimento per cassazione il resistente ha dedotto che il ricorso notificato a mezzo di posta elettronica certificata sarebbe stato nullo in quanto era costituito da una copia del ricorso non sottoscritto con firma digitale , sprovvisto dell’estensione p7m, in violazione delle regole tecniche poste dal D.M. 21 febbraio 2011, n. 44.
Gli Ermellini hanno rilevato che in tema di notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati l’art. 18 prescrive che l’avvocato che procede alla notificazione con modalità telematica ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3 bis, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.
Con provvedimento del 16 aprile 2014, sono state adottate le specifiche tecniche previste dal D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, art. 34, richiamato dal citato art. 18, del medesimo D.M..
L’art. 19 bis, delle specifiche tecniche dispone in tema di notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati, che, qualora l’atto da notificarsi sia un documento originale informatico, esso deve essere in formato PDF e ottenuto da una trasformazione di un documento testuale; il documento informatico così ottenuto è allegato al messaggio di posta elettronica certificata.
Si procede in tal modo parimenti nei casi in cui l’atto da notificarsi sia l’atto del processo da trasmettere telematicamente all’ufficio giudiziario.
Solamente “qualora il documento informatico sia sottoscritto con firma digitale (…) si applica quanto previsto all’art. 12, comma 2“, che concerne il formato p7m indicato dal controricorrente.
Sulla base di tale ricostruzione si è ritenuto che le specifiche tecniche NON prevedono che il documento originale informatico oggetto di notificazione telematica debba essere sottoscritto con firma digitale.
In particolare, è stato precisato che deve considerarsi documento originale informatico l’atto giudiziario redatto al computer con qualsiasi sistema di videoscrittura.
L’unico vincolo imposto dalle specifiche tecniche è che il documento sia convertito in formato PDF “senza restrizioni per le operazioni di selezione e Copia di parti“.
Alla luce di ciò, la Corte ha ritenuto infondato il motivo di inammissibilità del ricorso, in quanto non vi è l’obbligo di sottoscrivere telematicamente il documento allegato alla notificazione telematica, il quale sussiste solo al momento del deposito telematico all’ufficio giudiziario.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
ATTI TELEMATICI E NOTIFICHE A MEZZO PEC: NULLI I FILE CHE NON PRESENTANO ESTENSIONE “P7M”
RIMESSA LA QUESTIONE DI MASSIMA IMPORTANZA A SEZIONI UNITE PER VALUTARE CONSEGUENZE ED EVENTUALI SANATORIE
Ordinanza | Cassazione Civile, sez. sesta, Pres. Armano – Rel. De Stefano | 31.08.2017 | n.20672
NOTIFICA A MEZZO PEC: È ESCLUSA LA NULLITÀ SE L’ATTO HA RAGGIUNTO LO SCOPO A CUI È DESTINATO
L’ISTANTE DEVE INDICARE LE RAGIONI PER LE QUALI IL VIZIO DEDOTTO ABBIA COMPORTATO UNA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA
Sentenza | Cassazione Civile, sez. unite, Pres. Macioce – Rel. Cirillo | 18.04.2016 | n.7665
NOTIFICHE A MEZZO PEC: LA RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA FA FEDE FINO A PROVA CONTRARIA
PER SUPERARE L’ATTESTAZIONE CONTENUTA NELLA RAC NON È NECESSARIO PROPORRE QUERELA DI FALSO
Sentenza | Cassazione civile, sez. prima, Pres. Nappi – Rel. Scaldaferri | 21.07.2016 | n.15035
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