Si segnala che successivamente la Corte Costituzionale, Pres. Lattanzi – Rel. Morelli, con la sentenza n.75 del 09 aprile 2019 ha dichiarata l’incostituzionalità della norma stabilendo che “La notifica a mezzo pec eseguita dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona nel momento in cui viene eseguita”.
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/notifiche-pec-dopo-le-21-il-perfezionamento-avviene-quando-si-genera-la-ricevuta
LA MASSIMA
In tema di notifiche effettuate a mezzo pec ai sensi della legge n. 53 del 1994, l’art. 16-septies D.L. 179 del 2012 non consente l’applicabilità del principio della scissione dell’efficacia della notifica per il notificante e per il destinatario solo ove la notifica sia stata eseguita dopo le ore 21 (PEC inviata dal notificante dopo le ore 21.00 o ricevuta di accettazione pervenuta, al notificante, dopo le ore 21.00) e la stessa deve considerarsi perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.
In tema di “Tempo delle notificazioni con modalità telematiche” la disposizione di cui all’art 147 c.p.c. applicandosi anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche, dispone che nel caso in cui la notifica è eseguita dopo le ore 21 si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo, con la ulteriore precisazione che le notificazioni dal 1 ottobre al 31 marzo non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 19 e prima delle ore 6 e dopo le ore 20 dal 1 aprile al 30 settembre.
Non vi è alcuna scissione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante ed il tempo di perfezionamento della notifica per il destinatario espressamente disposta, ai sensi dell’art. 16 quater la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 6, comma 1, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione civile, Pres. Napoletano Rel. Spena con la sentenza n.8886 del 04.05.2017.
IL CONTESTO NORMATIVO
ART. 147 CPC – DELLE COMUNICAZIONI E DELLE NOTIFICAZIONI
Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.
ART. 47 DISP. ATT CPC – ORA DELLA NOTIFICAZIONE
Nella relazione di notificazione di cui all’articolo 148 del codice, se la parte interessata lo chiede, deve essere inserita l’indicazione dell’ora nella quale la notificazione è stata eseguita.
DL 18/10/2012, N. 179 – ART. 16-SEPTIES (Articolo inserito dall’ art. 45-bis, comma 2, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114) – TEMPO DELLE NOTIFICAZIONI CON MODALITÀ TELEMATICHE
La disposizione dell’articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.
IL CASO
E’ accaduto che veniva proposto ricorso per cassazione con notifica effettuata alle ore 23.31 del giorno 27 novembre 2014 ed alle ore 23.35 del 27 novembre 2014, come comprovato dalle rispettive ricevute di accettazione.
Si costituiva nel procedimento il resistente che eccepiva con controricorso la tardività della notificazione, il cui termine scadeva in data 27 novembre 2014.
La Corte ha osservato che stante l’applicazione della disposizione di cui all’art 147 c.p.c. anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche, nel caso in cui quest’ultima sia eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo, considerato inoltre che nella vigente formulazione applicabile ratione temporis l’art. 16 septies dispone che le notificazioni dal 1 ottobre al 31 marzo non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 19 (prima delle ore 6 e dopo le ore 20 dal 1 aprile al 30 settembre).
Infine, gli Ermellini hanno chiarito che non essendovi alcuna scissione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante ed il tempo di perfezionamento della notifica per il destinatario espressamente disposta, ai sensi dell’art. 16 quater la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 6, comma 1, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna.
Alla luce delle suesposte argomentazioni la Corte ha ritenuto tardiva la notifica, dichiarando inammissibile il ricorso, con compensazione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicai in rivista.
NOTIFICA AL PORTIERE: NULLA SE L’U.G. NON ATTESTA MANCATO RINVENIMENTO DI PERSONE PREFERENZIALMENTE ABILITATE A RICEVERE L’ATTO
NON È SUFFICIENTE LA CERTIFICAZIONE DELL’ASSENZA DEL DESTINATARIO
Sentenza | Cassazione civile, sez. quinta, Pres. Di Iasi – Rel. Stalla | 10.02.2017 | n.3595
FALLIMENTO: DOPO IL VANO TENTATIVO DI NOTIFICA (PEC E SEDE LEGALE), IL RICORSO VA DEPOSITATO ALLA CASA COMUNALE
PRINCIPIO VALIDO ANCHE PER LA SOCIETÀ CANCELLATA DAL REGISTRO DELLE IMPRESE
Sentenza | Cassazione civile, sez. prima, Pres. Nappi – Rel. Didone | 13.09.2016 | n.17946
PROCESSO TRIBUTARIO: notifica della sentenza inesistente se effettuata tramite PEC
LA MODALITÀ TELEMATICA È INSUSCETTIBILE DI SANATORIA PER CUI NON È IDONEA A FAR DECORRERE IL TERMINE BREVE PER L’IMPUGNAZIONE
Ordinanza | Cassazione civile, sez. sesta, Pres. Cirillo – Rel. Napolitano | 12.09.2016 |
FALLIMENTO: LA NOTIFICAZIONE TRAMITE PG DEL RICORSO E DEL DECRETO DI CONVOCAZIONE NON PUÒ CONSIDERARSI INESISTENTE
IN TALE IPOTESI SI CONFIGURA NULLITÀ, SANABILE SE RAGGIUNTO LO SCOPO DI PORTARE L’ATTO A CONOSCENZA DEL DESTINATARIO
Sentenza | Cassazione civile, sez. prima, Pres. Nappi – Rel. Lamorgese | 31.08.2016 | n.17444
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