Si segnala che successivamente la Corte Costituzionale, Pres. Lattanzi – Rel. Morelli, con la sentenza n.75 del 09 aprile 2019 ha dichiarata l’incostituzionalità della norma stabilendo che “La notifica a mezzo pec eseguita dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona nel momento in cui viene eseguita”.
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/notifiche-pec-dopo-le-21-il-perfezionamento-avviene-quando-si-genera-la-ricevuta
È tardiva la notifica del ricorso per cassazione eseguita a mezzo PEC dopo le ore 21 dell’ultimo giorno di scadenza del termine per l’impugnazione, in quanto ai sensi dell’art. 16-septies del D.L. 179/2012 la disposizione dell’articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata, sia per il notificante che per il notificato, alle ore 7 del giorno successivo.
Questo il principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, Pres. Adelaide Amendola, Rel. Cons. Gabriele Positano, con ordinanza n. 10628 del 4 maggio 2018.
Un ACQUIRENTE proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa con la quale, in accoglimento della domanda revocatoria proposta dalla curatela del fallimento del VENDITORE, era stato dichiarato inefficace, ai sensi dell’articolo 2901 c.c, nei confronti del fallimento, l’atto di compravendita del 2 aprile 2007 riguardante il trasferimento dal VENDITORE all’ACQUIRENTE di un opificio industriale sito in Ragusa.
Con sentenza pubblicata il 18 luglio 2016 la Corte d’Appello di Catania rigettava l’impugnazione, con condanna dell’appellante al pagamento delle spese di lite ed avverso tale decisione l’ACQUIRENTE proponeva ricorso per cassazione con notifica effettuata il giorno 28 ottobre 2016 dopo le ore 21,00.
La sentenza impugnata era stata notificata in data 29 luglio 2016, per cui il termine perentorio di 60 giorni per la proposizione della impugnazione, in considerazione anche del ridotto termine di sospensione, scadeva alla data del 28 ottobre 2016.
La Suprema Corte rilevava che il ricorso era tardivo essendo stato notificato a mezzo PEC dopo le 21:00 dell’ultimo giorno utile, con la conseguenza che la notificazione doveva intendersi perfezionata alle 7:00 del giorno successivo e cioè il 29 ottobre 2016.
Ai sensi dell’art. 16-septies del D.L. 179/2012 “La disposizione dell’articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo”.
La Corte riteneva, pertanto, tardiva la notifica del ricorso per Cassazione affermando che si era perfezionata, sia per il notificante che per il notificato, il giorno successivo a quello di scadenza del termine per l’impugnazione.
Per tali ragioni l’ente giudicante dichiarava inammissibile il ricorso, con compensazione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
NOTIFICA PEC: OVE ESEGUITA DOPO 21, SI PERFEZIONA ALLE ORE 7 DEL GIORNO SUCCESSIVO
LA DISPOSIZIONE DI CUI ALL’ART 147 C.P.C. SI APPLICANO ALLE NOTIFICAZIONI ESEGUITE CON MODALITÀ TELEMATICHE
Sentenza | Cassazione civile, Pres. Napoletano – Rel. Spena | 04.05.2016 | n.8886
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