I programmi di posta elettronica non sono in grado di individuare, con esattezza, i messaggi da qualificarsi come spam, e -pertanto- rientra nella diligenza ordinaria dell’addetto alla ricezione della posta elettronica il controllo anche della cartella della posta indesiderata, atteso che in tale cartella ben possono essere automaticamente inseriti messaggi provenienti da mittenti sicuri e attendibili e non contenenti alcun allegato pregiudizievole per il destinatario.
Le suddette cautele di attenzione sono note a chi opera professionalmente quale recettore dei messaggi di posta elettronica, strumento di notificazione telematica che ormai appartiene al know how di ogni operatore commerciale, e per lui dei suoi ausiliari, stante la sua diffusione e il suo valore di comunicazione idonea a produrre effetti giuridici.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, sez. III, Presi. Frasca- Rel. Positano nella sentenza del 23/06/2021 n. 17968.
Nel caso di specie, veniva emesso decreto ingiuntivo contro una società al fine di ottenere il pagamento di un debito maturato sulla base di una polizza fideiussoria.
La società ingiunta, proponeva TARDIVA opposizione ai sensi dell’art. 650 c.p.c. deducendo, preliminarmente, di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo, per caso fortuito o forza maggiore, legittimante l’impugnazione tardiva e ciò in quanto la mail PEC di notifica del ricorso del decreto monitorio era finita nella cartella della “posta indesiderata” della propria casella PEC ed era stata eliminata dall’impiegata preposta, senza apertura e lettura della busta.
Il Tribunale dichiarava inammissibile l’opposizione tardiva, ritenendo che la notifica effettuata dai difensori della banca doveva considerarsi perfezionata per il destinatario nel momento di ricevuta per avvenuta consegna, in quanto possedeva i requisiti di validità richiesti dalla normativa di riferimento.
Secondo il giudice di prime cure, quindi non sussistevano i presupposti della mancata conoscenza incolpevole per caso fortuito o forza maggiore, in quanto la persona preposta alla ricezione della posta aveva deciso di cestinare la PEC in questione per evitare pericoli al sistema informatico.
La Corte d’Appello rigettava l’impugnazione proposta dall’ingiunto e, avverso tale ultima sentenza la società debitrice proponeva ricorso per Cassazione, deducendo la violazione degli art. 647 e 650 c.p.c., i quanto l’inevitabilità della scelta della addetta alla ricezione PEC integrava gli estremi della forza maggiore che avrebbe giustificato l’opposizione tardiva.
Orbene, la Cassazione ha specificato che l’addetto alla ricezione dei messaggi di posta elettronica ha l’onere di controllare anche la posta indesiderata, in quanto possono esservi inseriti messaggi provenienti da mittenti non contenenti necessariamente messaggi pregiudizievoli per il sistema informativo.
Tali cautele, rientranti nell’ordinaria diligenza di chi opera ne settore, sono noti elementi che appartengono al know how degli operatori.
In particolare, nell’ipotesi di notifica del decreto ingiuntivo a mezzo PEC, a norma dell’art.3 bis della l. n. 53 del 1994, la circostanza che la e-mail PEC di notifica sia finita nella cartella della posta indesiderata della casella PEC del destinatario e sia stata eliminata dall’addetto alla ricezione, senza apertura e lettura della busta, per il timore di danni al sistema informatico aziendale, non può essere invocata dall’intimato come ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore ai fini della dimostrazione della mancata tempestiva conoscenza del decreto che legittima alla proposizione dell’opposizione tardiva ai sensi dell’art.650 c.p.c..
A regolare la materia l’art.20 del d.m. n. 44 del 2011, che concerne le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi di cui al d.lgs. n. 82 del 2005.
Tale norma, nel disciplinare i requisiti della casella PEC del soggetto abilitato esterno, impone una serie di obblighi – tra cui quello di dotare il terminale informatico di software idoneo a verificare l’assenza di virus informatici nei messaggi in arrivo e in partenza, nonché di software antispam idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi indesiderati – finalizzati a garantire il corretto funzionamento della casella di posta elettronica certificata, il cui esatto adempimento consente di isolare i messaggi sospetti ovvero di eseguire la scansione manuale dei relativi files, sicché deve escludersi l’impossibilità di adottare un comportamento alternativo a quello della mera ed immediata eliminazione del messaggio PEC nel cestino, una volta che esso sia stato classificato dal computer come “spam“.
Per tali ragioni, la Corte ha rigettato il ricorso con condanna alle spese.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi in Rivista:
NOTIFICAZIONE PEC AD AVVOCATI: la mancata consegna produce effetti diversi
Ove imputabile al legale, le notificazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria
Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ. -5, Pres. Greco – Rel. Dell’Orfano | 18.02.2020 | n.3965
NOTIFICA: nulla quando effettuata in luogo diverso da quello in cui risiede il destinatario
Non vi è certezza che la persona legata da rapporti di famiglia con il destinatario provveda a trasmettere l’atto ricevuto
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Giudice Maria Tuccillo | 01.04.2020 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/notifica-nulla-quando-effettuata-in-luogo-diverso-da-quello-in-cui-risiede-il-destinatario
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