Provvedimento segnalato dall’Avv. Marco Giorgio del Foro di Venezia
È valida la notifica via PEC agli indirizzi risultanti dal registro INI-PEC. La prescrizione dell’art. 16 sexies (rubricato “Domicilio digitale”) del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, prescinde dalla stessa indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ad opera del difensore, trovando applicazione direttamente in forza dell’indicazione normativa degli elenchi/registri da cui è dato attingere l’indirizzo PEC del difensore, stante l’obbligo in capo ad esso di comunicarlo al proprio ordine e dell’ordine di inserirlo sia nel registro INI PEC, che nel ReGIndE.
Questo il principio espresso dalla Corte d’Appello di Venezia, Pres. Santoro – Rel. Rigoni, con la sentenza n. 4633 del 24.10.2019.
La pronuncia in esame interviene nel dibattito circa la validità delle notifiche pec effettuate ad un professionista, utilizzando il registro INIPEC. Una delle ultime sentenze della Cassazione (Cass. civ. sent. n. 24160 del 27.09.2019) si è espressa contrariamente, sollevando una serie di polemiche in quanto il principio in essa contenuto sarebbe in contrasto con altri arresti della stessa giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 30139/2017; Cass. n. 3709/2019; Cass. n. 9893/2019 e Cass. n. 9897/2019). Il CNF ha portato diverse argomentazioni a sostegno della propria tesi, che sarebbe quella di effettuare la notifica via PEC, utilizzando il registro INIPEC, anche per questioni extra professionali. Il Tribunale di Venezia, in tal senso, offre diversi spunti interessanti.
In primis, rifacendosi all’art. 16-ter del D.L. n. 179/2012 (Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni), specifica che ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale può essere considerato come uno dei pubblici elenchi anche il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.
Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra i soggetti, le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito il pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico”.
La legge non opera alcuna distinzione o limitazione d’efficacia e va oltre alla finalità istitutiva dei singoli registri, che per INI-PEC è limitata alla presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché allo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica, per cui dal dato normativo la notifica operata via PEC all’indirizzo tratto da detto elenco appare validamente effettuata.
Diversamente opinando – scrive il Giudice – si creerebbero intollerabili incertezze circa la validità della notificazione utilizzando il pubblico registro INI-PEC, del tutto incompatibili con le esigenze di certezza che sono sottese al processo notificatorio, in quanto la validità della notificazione deriverebbe da un fatto del tutto esogeno al procedimento notificatorio, ossia l’inerenza o meno dell’atto notificato all’attività professionale o d’impresa del soggetto notificato, questione che spesso risulta di difficile soluzione (si pensi in materia consumeristica) e che presuppone, comunque, un accertamento sostanziale il cui espletamento non trova alcun riferimento normativo.
Pertanto ha ritenuto valida la notifica via PEC agli indirizzi risultanti dal registro INI-PEC. Orientamento confermato anche dalla Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n. 29749 del 15 novembre 2019, ha corretto l’errore materiale contenuto nell’ordinanza 24160, stabilendo che “è valida la notificazione al difensore eseguita presso l’indirizzo PEC risultante dall’albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui all’art. 6 bis del d.lgs. n. 82 del 2005, atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di quest’ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest’ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri INI-PEC, sia nel ReGindE”.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NOTIFICA: INIPEC È PUBBLICO ELENCO VALIDO PER LE NOTIFICHE PEC
LA CASSAZIONE CORREGGE L’ERRORE MATERIALE CONTENUTO NELL’ORDINANZA N. 24160/2019
Ordinanza | Corte di Cassazione, sez. VI civ. – 3, Rel. Pres. Frasca | 15.11.2019 | n.29749
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/notifica-inipec-e-pubblico-elenco-valido-per-le-notifiche-pec
NOTIFICA: È NULLA SE L’INDIRIZZO PEC È STATO ESTRATTO DA INI-PEC
SI DEVE ESTRARRE L’INDIRIZZO DEL DESTINATARIO SOLO DAL PUBBLICO REGISTRO REGINDE
Ordinanza | Corte di Cassazione, VI Sez. Civ. – 3, Pres. Frasca – Rel. Positano | 27.09.2019 | n.24160
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/notifica-e-nulla-se-lindirizzo-pec-e-stato-estratto-da-ini-pec
NOTIFICA A MEZZO PEC: nulla se proveniente o destinata a un indirizzo non risultante nel ReGindE
Il vizio è rilevabile d’ufficio
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. Doronzo – Rel. Esposito | 05.04.2019 | n.9562
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/notifica-a-mezzo-pec-nulla-se-proveniente-o-destinata-a-un-indirizzo-non-risultante-nel-reginde
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