Il vizio di notificazione dell’atto di precetto è sanato – ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 3, – in virtù della proposizione dell’opposizione, quale dimostrazione dell’intervenuta conoscenza dell’atto, solo quando è provato che tale conoscenza si è avuta in tempo utile per consentire all’intimato di prevenire l’attuazione del pignoramento.
Il vizio di notificazione dell’atto di precetto, della cui esistenza il debitore sia giunto a conoscenza solamente nel momento in cui è stato eseguito il pignoramento, non è più sanabile per il raggiungimento dello scopo, giacchè lo scopo tipico dell’atto di precetto è di porre il debitore nelle condizioni di poter adempiere spontaneamente, evitando il pignoramento stesso e le relative spese.
Questi i principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione, Pres. Vivaldi– Rel. D’Arrigo con la sentenza n. 24291 del 16.10.2017.
Nella fattispecie processuale esaminata, un debitore esecutato proponeva opposizione agli atti esecutivi avverso la procedura di esecuzione immobiliare avviata in suo danno deducendo l’inesistenza del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento per vizio di notifica.
Il Tribunale adito rigettava l’opposizione, osservando che sebbene la nullità denunciata dall’opponente sussistesse davvero, la corretta instaurazione del contraddittorio, avutasi con la proposizione dell’opposizione, aveva sanato i vizi della notificazione dei titolo esecutivo e del precetto.
Avverso la suindicata pronuncia proponeva ricorso il debitore esecutato eccependo la nullità della notifica e l’inapplicabilità del principio del raggiungimento dello scopo.
Il collegio ha ritenuto opportuno chiarire in via preliminare la funzione dell’atto di precetto e dall’altro lato la possibilità di ritenere operante in tale contesto il principio dettato ex art. 156, co. III, c.p.c., osservando, in particolare che se la funzione tipica del precetto è quello di consentire all’intimato di adempiere spontaneamente all’obbligazione portata dal titolo esecutivo, e quindi di prevenire l’attuazione del pignoramento ne deriva che non potrà aversi sanatoria in virtù dell’applicazione del principio del raggiungimento dello scopo dell’atto viziato, se nel frattempo il pignoramento è stato già eseguito.
Sul punto, i Giudicanti hanno spiegato che non si può ritenere che la nullità della notifica dell’atto di precetto venga sanata dal raggiungimento dello scopo, atteso che la sanatoria potrebbe intervenire solo qualora sia provato che l’opponente abbia avuto comunque conoscenza dell’avvenuta notifica del precetto prima della esecuzione del pignoramento, ovvero in tempo utile per adempiere spontaneamente evitando il pignoramento stesso e le relative spese, del resto, i Giudicanti hanno osservato che l’estinzione della procedura esecutiva prevista dall’art. 624 c.p.c., comma 3, non costituisce effetto diretto della sospensione della procedura esecutiva, bensì dell’acquiescenza delle parti alla valutazione di probabile fondatezza dell’opposizione (fumus boni iuris) contenuta nel provvedimento giudiziario.
Tanto premesso, la Suprema Corte ha ritenuto che il vizio di notificazione dell’atto di precetto è sanato – ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 3, – in virtù della proposizione dell’opposizione, quale dimostrazione dell’intervenuta conoscenza dell’atto, solo quando è provato che tale conoscenza si è avuta in tempo utile per consentire all’intimato di prevenire l’attuazione del pignoramento, a contrario, deve ritenersi quindi che tale vizio non è più sanabile allorché il debitore sia giunto a conoscenza della notifica del precetto solamente nel momento in cui è stato eseguito il pignoramento.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, la Suprema Corte di Cassazione civile, ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato la nullità dell’atto di precetto e del successivo atto di pignoramento, con conseguente condanna del creditore procedente al pagamento delle spese di lite in favore del debitore esecutato.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno