ISSN 2385-1376
Testo massima
La notifica alle persone giuridiche si esegue presso la loro sede, da identificarsi, ex art. 46 cc, nella sede legale o, in caso di divergenza tra questa e la sede effettiva, in quest’ultima.
La Cassazione, sezione seconda, con la sentenza n. 23200 del 17/12/2012, si è pronunciata sulla validità di un notificazione effettuata presso la presunta sede effettiva della società (in luogo della sede legale) sulla scorta di quanto riportato sulla relata dell’Ufficiale Giudiziario che aveva indicato: “
.il luogo in cui la società si era trasferita“.
Orbene la cassazione ha dovuto dare una interpretazione a tale dichiarazione al fine di verificare se la stessa fosse contrastabile con querela di falso oppure se alla stessa potesse attribuirsi il valore di semplice informazione assunta in loco, senza aggiungere nulla sulla sua veridicità.
Gli ermellini hanno così affermato che, il valore fidefacente delle dichiarazioni rese dall’ufficiale giudiziario va riconosciuto con riferimento alle sole operazioni compiute personalmente dal pubblico ufficiale o avvenute in sua presenza per cui la dichiarazione circa la sede effettiva, non sono coperte da alcuna attestazione di veridica, non essendo null’altro che la trascrizione delle operazioni relative alle informazioni assunte in loco.
In tale senso, gli ermellini respingono l’eccezione sollevata dalla ricorrente la quale sosteneva che dalla prima relata “negativa” dell’ufficiale giudiziario si rilevava che la società si era trasferita all’indirizzo presso cui l’atto era stato poi consegnato, deducendo in tal modo la correttezza della notifica.
Tale rilievo, sostengono i Giudici, trascura il dato fondamentale per cui la presunzione invocata opera sempre che l’atto venga recapitato presso la sede effettiva della società, la cui prova gravava sulla società attrice.
Infine, il rilievo secondo cui, atteso l’acclarato trasferimento della sede legale, la notificazione dell’atto alla società sarebbe divenuta impossibile non considera che, ai sensi dell’art. 145, u.c., la notificazione, nel caso in cui non sia possibile presso la sede della società, può essere fatta alla persona fisica rappresentante dell’ente.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ALFA SAS
– RICORRENTE –
contro
BETA SRL
– INTIMATA –
avverso la sentenza n. 1825 della Corte di appello di Torino, depositata il 16 novembre 2005;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1825 del 16 novembre 2005 la Corte di appello di Torino dichiarò la nullità, con rimessione della causa al giudice di primo grado, della sentenza del 24 aprile 2002 con cui il Tribunale di Torino, in accoglimento della domanda proposta dalla ALFA SAS nei confronti della BETA SRL aveva dichiarato la risoluzione del contratto intercorso tra le parti nel marzo 1996 per inadempimento della società convenuta e condannato quest’ultima alla restituzione degli acconti ricevuti.
Premesso che la notifica dell’atto di citazione di primo grado alla convenuta, che non si era costituita in giudizio, era stata dapprima tentata senza successo presso la sede legale della società, in (OMISSIS), quale risultante anche dalla visura camerale, e poi eseguita presso lo studio E. in (OMISSIS), ove dalla prima relata risultava essersi trasferita, il giudice distrettuale motivò la decisione affermando che tale ultima notificazione doveva dichiarasi nulla non avendo la parte attrice dimostrato che essa era avvenuta presso la sede effettiva della convenuta, non potendo tale dato ricavarsi dalla relata dell’ufficiale giudiziario, risultando la persona che aveva ricevuto l’atto non identificata; per tale ragione ritenne quindi fondato il motivo di appello con cui la società BETA SRL aveva dedotto la nullità del procedimento di primo grado per non essere mai venuta a conoscenza della causa promossa nei suoi confronti.
Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 21 novembre 2006, ricorre la società ALFA, affidandosi a due motivi, illustrati da memoria.
L’intimata società non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il PRIMO motivo di ricorso, che denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 145, 148 e 160 cod. proc. civ. e degli artt. 2697 e 2700 cod. civ., censura la sentenza impugnata per non avere dichiarato che la notifica dell’atto di citazione era avvenuta presso la sede della società, disattendendo in tal modo il contenuto della relata dell’ufficiale giudiziario, che aveva indicato nello Studio E. in (OMISSIS) il luogo in cui la società si era trasferita e che, avendo fede privilegiata, avrebbe potuto essere disatteso solo mediante querela di falso.
L’affermazione della Corte torinese secondo cui era la società attrice a dover dimostrare che in tale luogo la convenuta avesse la sua sede effettiva contrasta inoltre con il dato di fatto che l’atto era stato ricevuto da persona per conto della destinataria, sicchè era semmai quest’ultima a dover dimostrare che tale persona non aveva alcun rapporto con la destinataria della notificazione, dovendosi presumere che il soggetto che si trova nei locali della società e riceve l’atto sia un dipendente della società o comunque sia stato incaricato dalla stessa di ricevere la corrispondenza.
Il SECONDO motivo di ricorso denunzia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, lamentando che la Corte di appello abbia ritenuto che la sede legale della società convenuta fosse, sulla base della visura camerale prodotta, in (OMISSIS), nonostante che dalla prima relata risultasse che essa si era trasferita da tale luogo, circostanza da cui avrebbe dovuto dedurre che la notificazione dell’atto presso la sede legale era divenuta impossibile.
I due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, sono infondati.
La Corte di merito ha correttamente applicato l’art.145 cpc, nella sua versione in vigore ratione temporis (prima della modifica introdotta dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263), secondo cui la notifica alle persone giuridiche si esegue presso la loro sede, da identificarsi, ai sensi dell’art.46 cc, nella sede legale o, in caso di divergenza tra questa e la sede effettiva, in quest’ultima (Cass. n. 3516 del 2012; Cass. n.12754 del 2005).
Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che, risultando la notifica eseguita in un luogo diverso da quello in cui aveva sede legale la società, quale risultava dalla visura della locale Camera di Commercio, e non risultando dalla relata in alcun modo che in tale luogo la società aveva la sua sede effettiva e che colui che aveva ricevuto l’atto fosse stato incaricato dalla società di riceverlo, era onere della parte attrice, quale soggetto interessato, dimostrare che tale luogo costituiva la sede effettiva della società.
Sostiene al riguardo la ricorrente che tale dato risultava in realtà dalla prima relata negativa dell’ufficiale giudiziario, il quale, dopo avere tentato la notifica presso la sede legale, aveva riferito che la società si era trasferita all’indirizzo presso cui l’atto era stato poi consegnato, aggiungendo che tale dichiarazione avrebbe potuto essere contestata solo con la querela di falso.
L’argomentazione non ha pregio, atteso che il valore fidefacente delle dichiarazioni rese dall’ufficiale giudiziario va riconosciuto con riferimento alle sole operazioni compiute personalmente dal pubblico ufficiale o avvenute in sua presenza, laddove la dichiarazione in parola riporta all’evidenza null’altro che le informazioni assunte in loco, senza aggiungere nulla sulla loro veridicità (Cass. n. 25860 del 2008; Cass. n. 9826 del 1998).
La censura secondo cui l’atto sarebbe stato ricevuto da persona che deve presumersi sia stata incaricata dalla società a ricevere la corrispondenza trascura il dato fondamentale che la presunzione invocata opera purchè l’atto venga recapitato presso la sede effettiva della società e che è proprio tale ultima situazione, la cui prova gravava sulla società attrice (Cass. n. 17519 del 2003), che nella specie il giudice a qua ha ritenuto non dimostrata.
Il rilievo, infine, secondo cui, atteso l’acclarato trasferimento della sede legale, la notificazione dell’atto alla società sarebbe divenuta impossibile non considera che, ai sensi dell’art. 145, u.c., la notificazione, nel caso in cui non sia possibile presso la sede della società, può essere fatta alla persona fisica rappresentante dell’ente.
Il ricorso va pertanto respinto.
Nulla si dispone sulle spese di giudizio, non avendo la società intimata svolto attività difensiva.
PQM
rigetta il ricorso.
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Numero Protocolo Interno : 119/2012