In caso di ricorso per dichiarazione di fallimento ai sensi dell’art. 15 L. Fall., una volta che la notificazione a cura della cancelleria all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore sia risultata impossibile o non abbia avuto esito positivo, l’onere della notificazione, che ricade definitivamente sul ricorrente, va assolto nello specifico modo previsto dalla legge.
Cosicché, ove sia stata disposta la rinnovazione, essa va effettuata a cura del ricorrente medesimo senza che debba essere preceduta da un nuovo tentativo di notificazione – a cura della cancelleria o di altri – all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. I, Pres. Genovese – Rel. Terrusi nell’ordinanza n. 5858 del 22.02.2022.
Nel caso di specie, una banca aveva proposto ricorso per Cassazione in una vicenda che coinvolgeva il Fallimento di una società debitrice, ritenendo che non fosse legittima la revoca del fallimento per un mero difetto di notificazione.
In tema di notificazione, la norma di riferimento va identificata nell’art. 15 in versione successiva al D.L. n. 179 del 2012, secondo cui, laddove la notifica non risulti possibile via pec o non dia esito positivo, sarà necessario eseguirla presso la sede legale della società così come individuata all’interno dell’apposito registro.
Nel solo caso in cui neppure tale modalità dia esito positivo si renderà necessaria la notificazione presso la Casa comunale in cui la società ha individuato la propria sede legale.
Nello stesso senso dovrà interpretarsi l’art. 15 L.Fall. laddove, con riguardo alle regole da seguire affinché la notifica risulti validamente effettuata, prescrive che in caso di rinnovazione della stessa – qualora l’originaria non si andata a buon fine – attribuisce al solo ricorrente l’onere di provvedervi nei modi previsti dalla legge.
In particolare, ai sensi della precitata norma di settore, non risulterà necessario seguire il medesimo iter esperito per la notifica infruttuosa dell’atto: infatti, laddove il Giudice disponga la rinotifica, quest’ultima non dovrà più necessariamente essere preceduta da un nuovo tentativo da parte della cancelleria o da parte dell’avvocato via pec.
La Corte ha accolto i motivi di ricorso, rinviando alla Corte di merito in diversa composizione anche per la determinazione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NOTIFICA PEC: valida anche se finisce in spam “posta indesiderata”
Il controllo della posta rientra nella diligenza ordinaria che esclude il caso fortuito o la forza maggiore
Sentenza | Cassazione civile, sez. III, Presi. Frasca- Rel. Positano | 23.06.2021 | n.17968
NOTIFICAZIONE PEC AD AVVOCATI: la mancata consegna produce effetti diversi
Ove imputabile al legale, le notificazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria
Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ. -5, Pres. Greco – Rel. Dell’Orfano | 18.02.2020 | n.3965
NOTIFICA: nulla quando effettuata in luogo diverso da quello in cui risiede il destinatario
Non vi è certezza che la persona legata da rapporti di famiglia con il destinatario provveda a trasmettere l’atto ricevuto
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Giudice Maria Tuccillo | 01.04.2020 |
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