Il Comune è libero di designare come “case comunali” anche luoghi ulteriori rispetto al municipio. Tale espressione deve interpretarsi nel senso di comprendervi il municipio, inteso come sede storica del Comune, o ogni altro luogo designato in tal senso dall’amministrazione comunale. Pertanto, una notifica effettuata in un luogo diverso dalla sede del Comune, ma indicata dallo stesso quale sede equipollente, è valida ed efficace.
Parimenti, valida è la notificazione effettuata dagli incaricati di una società privata. Infatti, alla P.A. è consentito appaltare a privati l’esecuzione dei compiti del messo comunale, compresa la notifica dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. De Stefano – Rel. Rossetti, con la sentenza n. 22167 del 05.09.2019.
IL CASO
La vicenda sorge da una diatriba tra un comune ed un cittadino, che si era visto notificare una cartella di pagamento per due sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada non pagate. Il cittadino sosteneva che tale notifica fosse nulla, in quanto consegnata da un soggetto privato e anche perché il plico stesso non era stato depositato presso la casa comunale. In primo e in secondo grado, le doglianze del ricorrente venivano respinte. Il cittadino ha così proposto ricorso per Cassazione.
IL CONCETTO DI “CASA COMUNALE”
Il cittadino ha lamentato il fatto che il plico fosse stato depositato in una sede sussidiaria del Comune e non presso la casa comunale come prevede la norma dell’art. 140 cpc in caso di assenza del destinatario. La Suprema Corte non ha accolto questa ricostruzione, ritenendo valida ed efficace la notifica, perché il luogo di deposito del plico è stato indicato come equipollente alla casa comunale. Le pubbliche amministrazioni sono libere di designare come “case comunali” anche luoghi ulteriori rispetto al municipio: ove ciò accada, tutti questi siti vanno considerati equivalenti, a tutti gli effetti di legge, alla casa comunale. Gli Ermellini hanno effettuato una ricostruzione storico-normativa del significato di “casa comunale” ed in effetti il legislatore ha sempre indicato la casa comunale come luogo deputato a molteplici attività, pur ammettendo sempre luoghi ad essa alternativi, diversi ed equipollenti, perché ovviamente la sede del comune era facilmente individuabile. Tuttavia, col passare gli anni e con l’evoluzione della società, è cambiata la ratio e la norma è stata interpretata nel senso che “casa comunale” può essere considerata qualsiasi struttura nella disponibilità giuridica del Comune, vincolata allo svolgimento di funzioni istituzionali.
LA NOTIFICAZIONE DA UN PRIVATO
L’altra contestazione effettuata dal cittadino è sul fatto che la notificazione fosse stata eseguita da un privato, anziché dal messo comunale. Anche in questo caso, la Suprema Corte ha smontato la doglianza del ricorrente, sulla base dell’art. 201 c. 3 Codice della Strada, il quale indica che quattro categorie di soggetti possono provvedere alla notificazione del verbale di accertamento della violazione. Oltre agli organi incaricati dei servizi di polizia stradale, ai messi comunali e al funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione, viene individuato il servizio postale. I comuni hanno quindi la possibilità di avvalersi anche di messi comunali “indipendenti”, in quanto non è importante quale rapporto di lavoro li leghi all’Ente. Infatti i messi comunali possono essere sia dipendenti che mandatori o appaltatori, lasciando le Amministrazioni “libere di scegliere la formula contrattuale più consona al pubblico interesse”. Alla luce di ciò, il comune è libero di appaltare a soggetti privati l’esecuzione dei compiti tipici del messo comunale, ad esempio, la notificazione dei verbali di accertamento delle infrazioni al codice della strada, come accaduto nel caso di specie.
Per questi motivi, la Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso del cittadino, condannandolo alla rifusione delle spese in favore del Comune.
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