L’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.
La notificazione della sentenza ad uno soltanto dei plurimi difensori nominati dalla parte è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, di cui all’art. 325 c.p.c., a nulla rilevando che il destinatario della notifica non sia anche domiciliatario della parte.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione civile, sez. I, Pres. Di Palma – Rel. Falabella con la sentenza n. 20625 del 31/08/2017.
Nella fattispecie in esame una società conveniva in giudizio una società e lamentando la contraffazione del marchio di cui la stessa era titolare, chiedeva che il Tribunale dichiarasse la nullità del marchio in quanto contraffatto nonché inibizione dalla fabbricazione, commercializzazione e vendita dei prodotti dallo stesso contrassegnati.
Il Giudicante di prime cure accoglieva la domanda formulata dall’attrice condannando la convenuta il pagamento di una penale per ogni violazione o inosservanza del provvedimento adottato.
Avverso tale provvedimento proponeva appello la società condannata, e la Corte d’Appello dichiarava inammissibile l’appello, ritenendolo tardivo.
Promuovevano ricorso per cassazione avverso tale pronuncia la condannata in primo grado denunciando la nullità della notifica della sentenza attuatasi a mezzo PEC.
La Corte d’Appello, ripercorrendo brevemente la normativa concernente la modalità telematica circa la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata, e riconoscendo la natura di atto pubblico del registro generale degli indirizzi elettronici già prima della modifica introdotta con il D.L.179/2012, ha osservato che sebbene la notificazione non contenesse le indicazioni di cui al cit. art. 3 bis, comma 6, (ufficio giudiziario, sezione, numero e anno di ruolo) tale mancanza non ha impedito alla notifica di assolvere alla funzione sua propria, in quanto la sentenza era chiaramente riferibile al procedimento che la medesima aveva definito e gli elementi identificativi della causa menzionati dalla norma erano tutti presenti nel provvedimento notificato.
In particolare, la Corte in conformità con le recenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.
Il collegio, dichiarando infondato tale motivo di censura ha osservato che la notificazione della sentenza ad uno soltanto dei plurimi difensori nominati dalla parte è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, di cui all’art. 325 c.p.c., a nulla rilevando che il destinatario della notifica non sia anche domiciliatario della parte.
Sul punto, i Giudicanti osservando che laddove la notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l’impugnazione debba disporsi su istanza di parte a norma dell’articolo 170 c.p.c, ai sensi del co. 2 art. 170 c.p.c deve ritenersi che ove il procuratore si sia costituito per più parti, ai fini notificatori, è sufficiente la consegna di una copia dell’atto anche se il procuratore è costituito per più parti.
Alla luce delle suesposte argomentazioni la Corte rigettava il ricorso condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
NOTIFICA A MEZZO PEC: È ESCLUSA LA NULLITÀ SE L’ATTO HA RAGGIUNTO LO SCOPO A CUI È DESTINATO
L’ISTANTE DEVE INDICARE LE RAGIONI PER LE QUALI IL VIZIO DEDOTTO ABBIA COMPORTATO UNA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA
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NOTIFICA A MEZZO PEC: SI PRESUME AVVENUTA QUANDO LA PARTE DENUNCIA L’INDIRIZZO NELL’ATTO INTRODUTTIVO
IN CASO DI ERRORE SCUSABILE IL GIUDICE AMMINISTRATIVO PUÒ DISPORRE LA RIMESSIONE IN TERMINI DELLE PARTI
Sentenza | Consiglio di Stato, quinta sezione | 11.02.2014 | n.649
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