Il notificante ha l’onere di verificare l’eventuale mutamento di domicilio del destinatario dell’atto, su di lui ricadendo, in caso di omesso accertamento, le conseguenze dell’esito negativo della notifica.
Al notificante non è fatto obbligo di riscontrare previamente la correttezza dell’indirizzo professionale presso il locale albo professionale ma, è “obbligo” della parte che ha eletto domicilio comunicare alla controparte gli eventuali cambiamenti.
Deve ritenersi giustificata la ripresa del procedimento notificatorio, ogniqualvolta la notifica dell’atto di impugnazione sia avvenuta al domicilio precedentemente eletto dal difensore della controparte senza che questa abbia effettuato formale comunicazione del suo mutamento e non risulti altra negligenza del notificante, purché il notificante si sia attivato con immediatezza, e comunque entro un termine ragionevole, a riprendere il procedimento notificatorio, andato poi a buon fine.
Questi i principi espressi dalla Corte di Appello Napoli, Pres. Fusillo – Rel. Elefante, con la sentenza n. 3007 del 28 luglio 2021.
E’ accaduto che avverso un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale in danno di una società, quest’ultima avanzava opposizione sostenendo la carenza di legittimazione attiva del ricorrente per aver ceduto il credito ad altra società.
Costituitasi tardivamente ex art. 167 c.p.c., l’opposta disconosceva la sottoscrizione dell’atto di cessione del credito.
Il Giudice confermava la tardività della costituzione ed escludeva che la successiva istanza di verificazione avanzata dall’opponente implicasse un’implicita rinuncia a far valere la tardività; pertanto revocava il decreto ingiuntivo.
In sede di impugnazione, avanzata dalla parte opposta soccombente, la società appellata eccepiva la tardività della notifica dell’atto di appello, per aver l’appellante notificato l’impugnazione al nuovo indirizzo del domiciliatario, oltre i termini di cui all’art. 325 c.p.c., solo dopo aver appreso l’esito negativo della prima notifica, eseguita vanamente presso il precedente domicilio.
Tuttavia, la Corte d’Appello ha disatteso tale impostazione e richiamando un orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha affermato che nel caso di procuratore svolgente le sue funzioni processuali in un circondario diverso da quello di assegnazione, sono le norme professionali (del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 83) a prevedere l’obbligo del medesimo di eleggere un domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso cui il giudizio è in corso e quindi anche di comunicarne i mutamenti.
Alla luce di ciò la Corte ha disconosciuto la tardività della notifica dell’appello.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
APPELLO: NULLO SE NOTIFICATO ALLA PARTE PERSONALMENTE E NON AL PROCURATORE DOMICILIATARIO
POSSIBILE SANATORIA, PER CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO, IN CASO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL’APPELLATO
Sentenza | Corte d’Appello dell’Aquila | 20.12.2019 | n.2107
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