In tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 8 della 1. n. 890 del 1982 – attraverso l’esibizione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), in quanto solo l’esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell’atto presso l’ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa.
Questo il principio ripreso dalla Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, Pres. Curzio – Rel. Riverso, con l’ordinanza n. 6363 del 5 marzo 2020, che si è pronunciata sulle modalità di perfezionamento della notifica di un atto a mezzo del servizio postale nel caso in cui il destinatario sia irreperibile.
Il caso riguarda un’opposizione promossa da una contribuente avverso un’ordinanza di ingiunzione, emessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sulla scorta di un verbale di accertamento dell’Ispettorato del Lavoro che era stato notificato a mezzo del servizio postale. Il contribuente aveva dedotto in primo ed in secondo grado, vedendosi rigettate entrambe le domande, l’illegittimità della notifica del suddetto verbale per la mancanza della seconda raccomandata (CAD).
In effetti, le decisioni di Tribunale e Corte territoriale si erano basate sull’orientamento espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 6242/2017, secondo il quale nel caso di mancato recapito dell’atto la cui notifica è stata eseguita a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 8 della legge n. 890/1982, per la regolarità del procedimento di notificazione non è necessaria la produzione della CAD (comunicazione di avvenuto deposito), ma è sufficiente fornire la prova dell’avvenuta spedizione della stessa che può essere desunta dall’annotazione da parte dell’agente postale del numero di raccomandata.
La contribuente ha interposto ricorso in Cassazione, specificando che nel giudizio l’Amministrazione aveva prodotto solo l’avviso di spedizione ma non l’avviso di ricevimento ovvero un duplicato della cartolina di ritorno. Su tali basi, gli Ermellini hanno accolto il suo ricorso.
Infatti, la Corte ha sottolineato che l’orientamento richiamato nei primi due gradi di giudizio è stato superato con l’ordinanza n. 15374 del 13/06/2018, con la quale i giudici della Cassazione hanno affermato che “al fine di stabilire l’esistenza e la tempestività della notificazione di un atto eseguita a mezzo posta, inclusa l’ipotesi in cui l’atto sia stato depositato presso l’ufficio postale per assenza del destinatario e sia stata spedita la lettera raccomandata contenente l’avviso di tentata notificazione, occorre fare riferimento esclusivamente ai dati risultanti dall’avviso di ricevimento, essendo soltanto tale documento idoneo a fornire la prova dell’esecuzione della notificazione, della data in cui è avvenuta e della persona cui il plico è stato consegnato”.
Tale arresto è stato confermato successivamente anche con le ordinanze n. 5077 del 21/02/2019 e n. 16601 del 20/06/2019, con le quali, in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 8 della 1. n. 890 del 1982, è stato espresso il principio di cui sopra.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NOTIFICA A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE – MOMENTO PERFEZIONATIVO
La notifica si perfeziona per il soggetto notificante al momento della consegna del plico all’ufficio postale e non alla data di consegna dello stesso al destinatario
Sentenza | Cassazione civile, sezione terza | 20.02.2013 | n.4242
NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA: LA MANCANZA DELL’AVVISO DI RICEVIMENTO DETERMINA LA NULLITA’ NOTIFICA
L’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato
Ordinanza | Cassazione civile, sezione quinta | 05.09.2012 | n.14861
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