Testo massima
È valida la notifica dell’avviso di udienza effettuata direttamente all’assistito nel caso in cui il suo avvocato sia stato cancellato dall’Albo.
Questo è il principio di diritto sotteso alla pronuncia n. 11079 della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, pronunciata il 25 febbraio e pubblicata il 20 maggio 2014.
Nel caso di specie, i Giudici di legittimità hanno affermato che “va ritenuta la ritualità dell’avviso ex art. 377, secondo comma, c.p.c. anche nei confronti della parte ricorrente, senza doversi disporre il rinvio dell’udienza per una nuova comunicazione dell’avviso medesimo”.
Il ricorrente, che aveva eletto domicilio presso lo studio del proprio unico difensore, aveva ricevuto personalmente, “a seguito della cancellazione del predetto difensore dal relativo Albo riscontrata dalla cancelleria della Corte, la comunicazione dell’avviso di udienza, che gli è stata tempestivamente e ritualmente notificata a mezzo di ufficiale giudiziario”.
Secondo la Corte, è stato sicuramente rispettato il suo diritto di difesa, in quanto la stessa parte ha potuto così provvedere personalmente “in forza della notificazione anzidetta, effettuata direttamente nei suoi confronti, entro un lasso di tempo ragionevole, alla sostituzione del difensore cancellato dall’Albo”.
Alla luce di tali considerazioni gli Ermellini hanno rigettato il ricorso.
Testo del provvedimento
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