ISSN 2385-1376
Testo massima
Valida la notifica all’addetto alla casa identificato con firma illeggibile e con l’indicazione del solo cognome.
E’ questo il principio di diritto statuito dalla Cassazione civile, sezione sesta, con ordinanza n.9240 pronunziata in data 24/04/2014 in materia di notifica di atti impositivi.
Nel caso di specie, Equitalia aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo che aveva dichiarato illegittima l’iscrizione di ipoteca effettuata dall’ente di riscossione in danno di un contribuente sul presupposto della nullità della notifica dell’atto impositivo presupposto.
Ad avviso del giudice di merito, infatti, la notifica era nulla atteso che il percipiente, qualificato come “addetto alla casa”, era stato identificato attraverso una firma illeggibile al cui fianco l’ufficiale postale aveva apposto il solo cognome; l’ assenza del nome aveva reso impossibile al contribuente contestare la validità della notifica.
Ebbene, la Suprema Corte, chiamata a pronunziarsi sul caso de quo, ha affermato che non può ritenersi nulla la notifica di un atto impositivo al contribuente qualora il percipiente, qualificato come “addetto alla casa”, venga identificato con il solo cognome, atteso che l’omissione del nome non impedisce al contribuente di esperire una valida difesa.
In conclusione, dunque, i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso proposto da Equitalia atteso che il contribuente ben avrebbe potuto dimostrare l’inesistenza di un addetto alla casa identificato con il solo cognome.
Per ulteriori approfondimenti, si segnala altresì l’ordinanza n. 23971 pronunziata dalla Cassazione civile, sezione sesta, in data 27/12/2012 secondo cui in caso di notificazione effettuata a norma dell’art.139 cpc, comma 2, con consegna dell’atto a persona qualificatasi quale dipendente del destinatario o addetta all’azienda, all’ufficio o allo studio del medesimo, la veridicità di tali dichiarazioni e la validità della notificazione non possono essere confutate sulla base del solo difetto di un rapporto di lavoro subordinato tra i predetti soggetti, ma è sufficiente che esista una relazione tra consegnatario e destinatario idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l’atto ricevuto.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 12168/2012 proposto da:
EQUITALIA CENTRO SPA,
– ricorrente –
Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore
– controricorrente –
e contro
P.L.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 80/10/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di L’AQUILA SEZIONE DISTACCATA di PESCARA del 2/02/2012, depositata il 16/02/2012;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Equitalia Centro spa ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo – Pescara 80/10/12 del 16 febbraio 2012 che accoglieva l’appello del sig. P.L. avverso sentenza che aveva affermato la legittimità dlF iscrizione ipoteca per IRAP dell’anno 2004.
2. il contribuente non si è costituito in giudizio; l’Agenzia ha aderito al ricorso.
3. Il ricorso appare al relatore fondato.
Il giudice di merito ha accolto il ricorso accertando la (presunta) nullità della notifica dell’atto impositivo presupposto, in quanto il percipiente qualificato come “addetto alla casa” era identificato attraverso una firma illeggibile al cui fianco l’ufficiale postale aveva apposto il cognome ( D.F.). E secondo il giudice di merito l’assenza del nome renderebbe impossibile al contribuente la contestazione della validità della notifica.
Ritiene il relatore che simili asserzioni siano state fondatamente contrastate da Equitalia. In quanto il contribuente ben poteva fornire la prova dell’inesistenza di un addetto alla casa, o comunque di un addetto con quel cognome; senza che l’assenza del nome rendesse impossibile la difesa.
Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore.
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile, il 3 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2014
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