ISSN 2385-1376
Testo massima
La Corte di Cassazione con la sentenza in rassegna ha precisato come la notificazione è procedimento che si perfeziona e conclude con la ricezione dell’atto da parte del destinatario e, laddove sia stato utilizzato il servizio postale, la prova deve essere fornita dal notificante attraverso il deposito dell’avviso di ricevimento.
La questione trae origine dal ricorso avverso di un avviso di accertamento concernente il reddito di partecipazione di un contribuente in società di capitali. Accolto il ricorso sia in primo che in secondo grado l’amministrazione proponeva ricorso per cassazione.
La Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso per vizio di inesistenza della notifica, ha ribadito l’ormai consolidato orientamento (Cass. n. 13639 del 2010) secondo il quale: la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, bensì si perfeziona con la consegna del relativo plico al soggetto destinatario, essendo “L’avviso di ricevimento prescritto dall’art.149 cpc il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita” tale per cui l’omessa produzione dell’avviso di ricevimento implica non la semplice nullità, bensì l’inesistenza della notificazione, e la conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso stesso.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A
GENZIA DELLE ENTRATE;
RICORRENTE
Contro
Eredi di S.M.;
INTIMATI
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio (Roma), Sez. 20, n. 151/20/05 del 23 settembre 2005, depositata il 2 dicembre 2005, non notificata;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento relativamente al reddito di partecipazione del contribuente in società di capitali a ristretta base azionaria oggetto a sua volta di accertamento per maggior reddito.
La Commissione adita accoglieva il ricorso. L’appello dell’amministrazione era dichiarato inammissibile perchè notificato oltre il termine previsto dall’art.327 cpc anche tenuto conto della proroga disposta per irregolare funzionamento degli uffici.
L’amministrazione propone ricorso per cassazione con unico motivo.
Gli eredi del contribuente non si sono costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminare all’esame del ricorso è il rilievo che lo stesso non è stato validamente notificato alle controparti, gli eredi S.M..
Risultano agli atti tre tentativi di notifica:
1) notifica agli Eredi S.M. in (OMISSIS), effettuato mediante il servizio postale, senza che, tuttavia, sia stato depositato l’avviso di ricevimento;
2) notifica agli Eredi S.M. presso l’avv. Nicosia Ernesto in Roma, via della Valle Pietro 13 con relata riportante il seguente risultato: non notificato perchè trasferito altrove all’indicato domicilio come da informazioni assunte dagli ex vicini, il nominativo non compare sui citofoni;
3) notifica agli Eredi S.M. in Roma, via Papiniano 10 con relata riportante il seguente risultato: non ho potuto notificare perchè non ho rinvenuto glie Eredi S.M. in via Papiniano 10 Roma.
Gli stessi sono sconosciuti al portiere dello stabile sig. S.F., tale qualificatosi, il quale mi precisa che in luogo non esiste alcun erede di S.M., nè di aver mai conosciuto il defunto S. M. nell’arco di diversi anni nei quali ha svolto il servizio di portierato. Sicchè oltre le due notifiche negative, esiste una sola notifica con esito apparentemente positivo, per la quale non è stato provato, come avrebbe dovuto esserlo, la effettiva ricezione dell’atto da parte dei destinatari mediante la produzione del relativo avviso di ricevimento.
Ha affermato questa Corte che: La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art.149 cpc è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art.291 cpc) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo (Cass. n.13639 del 2010).
Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese in ragione della mancata costituzione della parte intimata.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 20/2011