In materia di notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento, ai sensi dell’art. 15 della legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942), una volta che la notificazione a cura della cancelleria all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore sia risultata impossibile o non abbia avuto esito positivo, l’onere della notificazione ricade definitivamente sul ricorrente, sicché, ove sia stata disposta la rinnovazione della notificazione da questi eseguita, essa è effettuata a cura del ricorrente medesimo, senza che debba essere preceduta da un nuovo tentativo di notificazione a cura della cancelleria all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore.
Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. Genovese – Rel. Di Marzio, con l’ordinanza n. 10511 del 3 giugno 2020. La Corte ha affermato che nella notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento, il ruolo della cancelleria si esaurisce col primo tentativo. Nel caso di insuccesso, infatti, una volta disposta la rinnovazione della notificazione essa ricade sul creditore senza che debba essere fatto un nuovo tentativo via pec da parte degli Uffici.
La società ricorrente contro il Fallimento riteneva, infatti, che in caso di disposta rinnovazione della notificazione, bisognava procedere nuovamente, anzitutto, al tentativo da parte della cancelleria a mezzo pec, e solo in caso di nuovo esito negativo darsi corso alla successiva fase di notificazione ad iniziativa del ricorrente.
Di altro avviso la Suprema Corte, la quale ha ricordato che il d.l. 179/2012 è intervenuto sull’art. 15, 3 co., l.f. attenuando il meccanismo che in precedenza faceva gravare sull’istante l’onere di instaurazione del contraddittorio, ponendolo, in prima battuta, a carico dell’ufficio giudiziario, dovendo la cancelleria notificare il ricorso e il decreto all’indirizzo di posta certificata del debitore, con la precisazione che l’esito della comunicazione è trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.
Per gli Ermellini, il compito della cancelleria, con riguardo alla notificazione, termina. La norma fa discendere dall’impossibilità ed anche dal mero insuccesso della notificazione via pec il concretizzarsi, ormai definitivo, a carico del creditore istante, sia pure soltanto in seconda battuta, dell’onere degli adempimenti finalizzati all’instaurazione del contraddittorio attraverso una formalità, a fini garantistici, particolarmente rigorosa, quale l’esecuzione della notificazione esclusivamente di persona (e non a mezzo de servizio postale) a norma dell’Ordinamento degli ufficiali giudiziari, presso la sede risultante dal registro delle imprese. In via residuale, poi, è prevista una disposizione di chiusura, che contempla il deposito dell’atto nella casa comunale.
Dunque, una volta che per qualsiasi ragione il giudice disponga la rinnovazione della notificazione, “il dato letterale non consente di ritenere che il congegno debba regredire alla fase in cui la notificazione è affidata alla cancelleria”. Ove la notificazione via pec a cura di cancelleria non sia risultata possibile o non abbia avuto esito positivo, essa è affidata alla cura del creditore istante. È quest’ultimo che deve notificare, e nulla rileva che vi riesca subito, o in sede di rinnovazione.
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