L’Ufficio Notifiche Esecuzioni Protesti della Corte d’Appello di Napoli, con missiva del 9 giugno 2022 indirizzata all’Ordine degli Avvocati, ha fornito le proprie “raccomandazioni” sulle attività da compiersi ai fini della richiesta di notificazione per irreperibilità ex art. 143 cpc, anche con particolare riferimento alle notifiche dei precetti e dei pignoramenti immobiliari su mutuo non pagato.
LA NORMA
Art. 143 cpc
«Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell’articolo 77, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario.
Se non sono noti né il luogo della ultima residenza né quello di nascita, l’ufficiale giudiziario consegna una copia dell’atto al pubblico ministero.
Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell’articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte».
Di seguito si trascrive integralmente il testo delle indicazioni operative.
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Al fine di dare un orientamento unico che individui i presupposti essenziali sui quali si deve basare la richiesta di notifica ex art. 143 cpc presso il competente Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti presso la Corte D’Appello di Napoli, soprattutto per le ESECUZIONI IMMOBILIARI, si rende necessario inviare le seguenti raccomandazioni:
PER RICHIEDERE LA NOTIFICA EX ART. 143 C.P.C. SONO NECESSARI:
- preliminare relazione di notifica NEGATIVA (es.: sconosciuto/irreperibile/sloggiato) a firma del Funzionario UNEP/Ufficiale Giudiziario competente per zona (la relazione negativa del postino non è sufficiente)
- la richiesta ex art. 143 cpc NON PUÒ ESSERE CONTESTUALE alla prima richiesta di notifica a mani, eccezion fatta per eventuali casi di errata registrazione precedente agli sportelli
- certificato di residenza aggiornato e, comunque, SUCCESSIVO alla relazione negativa di cui sopra
- ESITO NEGATIVO delle ricerche condotte presso la residenza, dimora e domicilio del destinatario
La ricerca deve essere condotta, quindi, in tutti i luoghi di reperibilità che emergano dall’atto o dai titoli prodotti (ad es. domicilio inserito nella cambiale non pagata, ricerca del legale rappresentante presso gli indirizzi dichiarati in visura camerale, ricerca del lavoratore presso il suo luogo di lavoro, ricerca dello sfrattando presso l’immobile condotto in locazione etc.).
In particolare, per quanto riguarda i pignoramenti immobiliari occorre verificare che l’esecutato non dimori nell’immobile pignorato o che, nel caso il titolo sia costituito da un mutuo non pagato, non sia contenuta nel contratto di mutuo un’elezione di domicilio espressa.
Solo se queste ricerche risultassero senza esito il Funzionario UNEP/Ufficiale Giudiziario può dichiarare il soggetto irreperibile e procedere ex art 143 cpc.
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LE OSSERVAZIONI
Alle indicazioni operative fornite dall’Ufficio Notifiche Esecuzioni Protesti della Corte d’Appello di Napoli si aggiunga che risulta opportuno – al fine di rendere effettiva e sostanziale la ricerca – verificare tramite il sito https://www.inipec.gov.it/cerca-pec che il destinatario non sia titolare di un indirizzo pec che costituisce domicilio digitale.
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