Il termine concesso dal giudice per il rinnovo della notifica nulla o mancate ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. ha infatti natura perentoria, con l’effetto che la sua inosservanza non solo non è suscettibile di ulteriore rinnovazione ma determina l’estinzione del processo, provvedimento che, nel giudizio di impugnazione relativo a cause inscindibili, si traduce nella pronuncia di inammissibilità dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 331, comma 2, cod. proc. civ. .
Una volta disposta la rinnovazione e concesso un termine perentorio ai sensi dell’art. 291 c.p.c., è preclusa al giudice la possibilità di assegnazione di un secondo termine per la notifica, stante la perentorietà di quello già concesso, salvo che la parte abbia tempestivamente espletato l’adempimento posto a suo carico e l’esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da causa alla medesima non imputabile.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Lombardo – Rel. Bertuzzi, con l’ordinanza n. 28080 del 5 ottobre 2023, la quale ha rigettato il ricorso in quanto non ottemperato l’ordine di rinnovazione della notifica.
In particolare, la Suprema Corte ha confermato il giudizio di inammissibilità dell’appello, rappresentando che tale inammissibilità era già venuta in essere quale conseguenza della mancata osservanza dell’ordine di rinnovazione della notifica per l’udienza del 25.11.2016, risultando pacifico che la parte onerata non vi aveva provveduto e quindi chiesto, in tale udienza, un nuovo termine.
Gli Ermellini, infatti, hanno affermato che “Il termine concesso dal giudice per il rinnovo della notifica nulla o mancate ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. ha natura perentoria, con l’effetto che la sua inosservanza non solo non è suscettibile di ulteriore rinnovazione ma determina l’estinzione del processo, provvedimento che, nel giudizio di impugnazione relativo a cause inscindibili, si traduce nella pronuncia di inammissibilità dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 331, comma 2, cod. proc. civ..”
Nella specie, parte ricorrente non aveva giustificato in alcun modo il mancato adempimento dell’ordine di rinnovazione della notifica emesso dal giudice di appello all’udienza del 27.05.2016. Pertanto, si è ritenuto che la Corte di merito avesse errato nel disporre un nuovo provvedimento di rinnovazione della notifica alla successiva udienza del 25.11. 016, dopo che la parte non aveva ottemperato al precedente, atteso che l’inammissibilità dell’appello si era già consumata per effetto dell’inosservanza dell’ordine in precedenza dato.
Ne è derivata l’inammissibilità dei primi quattro motivi di ricorso, i quali investivano tutti la valutazione della sentenza impugnata di inosservanza del secondo provvedimento di rinnovazione della notifica dato all’udienza del 25.11.2016 per la successiva udienza del 27.4.2017.
Rigettato il ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio.
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