Nell’ambito dei procedimenti per la dichiarazione di fallimento introdotti dopo il 31 dicembre 2013, ai sensi dell’art. 15, terzo comma, l. fall., la cancelleria procede direttamente alla notifica al debitore del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, mediante trasmissione di tali atti in formato digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario risultante dal registro delle imprese, ovvero dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata.
Solo nel caso in cui ciò risulti impossibile, o se la notifica abbia avuto esito negativo, della stessa viene onerato il creditore istante che dovrà procedervi a mezzo di ufficiale giudiziario, il quale, a tal fine, dovrà accedere di persona presso la sede legale del debitore con successivo deposito nella casa comunale, ove il destinatario non sia lì reperito.
In tema di notifiche telematiche nell’ambito dei procedimenti civili, compresi quelli cd. prefallimentari, la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, senza tuttavia assurgere a quella “certezza pubblica” propria degli atti facenti fede fino a querela di falso.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, sez. prima, Pres. Nappi – Rel. Scaldaferri, con la sentenza del 21.07.2016.
Nel caso in oggetto, il titolare di una impresa individuale proponeva reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento di quest’ultima, deducendo di non aver ricevuto alcuna notizia della relativa istanza e della fissazione dell’udienza prefallimentare ed evidenziando, da una parte, che il medesimo indirizzo pec cui la notifica risultava inviata dalla cancelleria, era stato attribuito a due diverse imprese commerciali, dall’altra, di aver prodotto in giudizio documentazione comprovante la mancata ricezione nel giorno indicato, di qualsiasi messaggio di posta.
La Corte d’Appello rigettava il reclamo rilevando, quanto alla corrispondenza dell’indirizzo pec a due soggetti distinti, che entrambi gli indirizzi di posta elettronica certificata erano stati comunicati dal titolare della ditta individuale fallita in quanto riferibili a due imprese commerciali a quest’ultimo collegate; quanto alla mancata ricezione del messaggio all’indirizzo pec dell’imprenditore, che l’allegazione circa la difformità dal vero della ricevuta di avvenuta consegna, necessitava della proposizione di una querela di falso.
Innanzi al giudice di legittimità, il ricorrente lamentava, con il primo motivo di ricorso, la violazione dell’art. 15 L.F., per il fatto che la corte di merito aveva ritenuto erroneamente superabile la fidefacienza derivante dalla ricevuta di avvenuta consegna, soltanto attraverso la proposizione di una querela di falso.
Con il secondo motivo, censurava la violazione dell’art. 15 L.F., per avere il giudice di merito ritenuto irrilevante che il medesimo indirizzo pec fosse intestato a soggetti diversi.
Con il terzo motivo, il ricorrente dichiarava di formulare querela di falso avverso la ricevuta di avvenuta consegna generata in occasione della notifica tramite pec del ricorso per la dichiarazione di fallimento.
La Suprema Corte osservava che, ai sensi della nuova formulazione dell’art. 15, terzo comma L.F., nell’ambito dei procedimenti per la dichiarazione di fallimento, la cancelleria procede direttamente alla notifica al debitore del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, mediante trasmissione dei dati in formato digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante dal registro delle imprese, specificando che solo nel caso in cui la notifica risulti impossibile, o se abbia avuto esito negativo, della stessa viene onerato il creditore istante che dovrà procedervi a mezzo di ufficiale giudiziario.
Il documento informatico trasmesso in via telematica si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico dichiarato nella casella di posta messa a disposizione dal gestore e la connessa ricevuta di consegna (RAC), rilasciata da quest’ultimo, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta del destinatario, senza assurgere a quella certezza pubblica propria degli atti facenti fede fino a querela di falso, atteso che, per un verso, gli atti dotati di siffatta speciale efficacia di pubblica fede devono ritenersi in numero chiuso ed insuscettibili di estensione analogica, dall’altro che la legge non ha inteso riconoscere una qualsivoglia certezza pubblica alle attestazioni rilasciate dal gestore del servizio di posta elettronica certificata.
Rilevato, inoltre, che nel caso di specie, la notifica telematica era avvenuta senza alcuna cooperazione da parte di un pubblico ufficiale e che, ad ogni modo, si era conclusa nel rispetto delle specifiche tecniche fissate dal D.M. n. 44 del 2011, la Corte chiariva che erroneamente il Giudice di seconde cure aveva ritenuto necessaria la proposizione di una querela di falso allo scopo di superare la validità dell’attestazione contenuta nella RAC.
Nel merito, il Giudice di legittimità, chiarito che per contestare le risultanze della RAC non era necessario proporre la querela di falso, osservava che la Corte d’appello aveva correttamente rilevato che il documento prodotto dal fallito all’udienza di discussione del reclamo, non costituiva elemento di prova idoneo a superare la presunzione di avvenuta consegna dell’atto telematico, derivante dalla precedente emissione della RAC, e che, inoltre, doveva ritenersi irrilevante la circostanza che il medesimo indirizzo pec fosse intestato a soggetti diversi, in quanto entrambi erano stati comunicati al registro delle imprese dal ricorrente e, comunque, risultavano a quest’ultimo riferibili.
Per quanto suesposto, la Corte rigettava il ricorso.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NOTIFICA A MEZZO PEC: È ESCLUSA LA NULLITÀ SE L’ATTO HA RAGGIUNTO LO SCOPO A CUI È DESTINATO
L’ISTANTE DEVE INDICARE LE RAGIONI PER LE QUALI IL VIZIO DEDOTTO ABBIA COMPORTATO UNA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA
Sentenza | Cassazione Civile, sez. unite, Pres. Macioce – Rel. Cirillo | 18.04.2016 | n.7665
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/notifica-a-mezzo-pec-e-esclusa-la-nullita-se-latto-ha-raggiunto-lo-scopo-a-cui-e-destinato
UDIENZA PREFALLIMENTARE: RICORSO E DECRETO NOTIFICATI VIA PEC DALLA CANCELLERIA
L’ESITO DELLA NOTIFICA VA COMUNICATO AL RICORRENTE IN VIA TELEMATICA
Articolo Giuridico | 01.01.2014 | n.D.L. 179/2012
PEC: OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE TELEMATICA SE IL LEGALE HA INDICATO L’INDIRIZZO NELL’ATTO INTRODUTTIVO
LE NOTIFICHE VENGONO ESEGUITE IN CANCELLERIA SOLO SE MANCA LELEZIONE DI DOMICILIO OVVERO LINDICAZIONE DELLA PEC
Sentenza | Cassazione civile | 27.11.2014 | n.25215
PEC: VALIDA LA COMUNICAZIONE INVIATA DALLA CANCELLERIA, A PRESCINDERE DALLA MATERIALE LETTURA DEL MESSAGGIO
DOPO LA COMUNICAZIONE DELLINDIRIZZO AL MINISTERO, IRRILEVANTE CHE LA PEC NON SIA STATA LETTA DAL LEGALE
Sentenza | Cassazione civile, sezione lavoro | 02.07.2014 | n.15070 –
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