Testo massima
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la mancata indicazione della qualità di convivente della persona di famiglia che riceve il piego sull’avviso di ricevimento della raccomandata non comporta alcuna nullità della notifica.
L’art. 1 della Legge n. 890 del 1982 ha introdotto una presunzione di convivenza temporanea del famigliare che si sia trovato in casa del destinatario al momento della notifica e abbia preso in consegna l’atto, salvo prova contraria, da fornirsi a cura dell’interessato, dell’assenza di qualsiasi, pur temporanea convivenza.
Sono questi i principi
sanciti nella sentenza n. 26931 del 19 dicembre 2014 della Suprema Corte di
Cassazione (Presidente dott. Salmé Consigliere relatore dott. Stalla).
Il caso ha visto il
ricorrente proporre opposizione all’esecuzione immobiliare azionata in forza di
un decreto ingiuntivo che l’aveva raggiunto nella sua qualità di fideiussore
del debitore principale.
Nel corso del primo e
del secondo grado di giudizio, l’istante aveva dedotto in principalità
l’inesistenza del titolo esecutivo in quanto il decreto ingiuntivo non gli
sarebbe stato validamente notificato, ma la Corte di appello di Catania aveva
rigettato l’impugnazione.
Con ricorso per
cassazione il ricorrente si è rivolto al giudice di legittimità, contestando la
violazione e la falsa applicazione dell’art. 149 cpc e dell’art. 7 ed art. 8
della Legge 20 novembre 1982 n. 890 in tema di notificazione degli atti a mezzo
posta.
Si rammenta che l’art.
7 della Legge n. 890 del 1982 prevede, in particolare, che l’agente postale
deve consegnare il piego nelle mani proprie del destinatario. Nel caso in cui
la consegna non possa essere fatta personalmente al destinatario, il piego va
recapitato nel luogo indicato sulla busta che contiene l’atto da notificare, a
persona di famiglia che conviva anche
temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del
destinatario.
In mancanza delle
summenzionate persone, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile
oppure a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al
destinatario. La persona a cui è stato consegnato il piego deve sottoscrivere
l’avviso di ricevimento ed il registro di consegna.
Laddove la consegna sia
stata effettuata a persona diversa dal destinatario, la sottoscrizione deve
essere eseguita con la specificazione della qualità rivestita dal consegnatario
con l’aggiunta dell’indicazione di convivente anche se temporaneo, qualora si
di un famigliare.
Visto il combinato
disposto ex art. 149 cpc ed art. 7 ed art. 8 della Legge n. 890 del 1982, il
ricorrente ha eccepito che il giudice di appello avrebbe errato nel reputare nulla
anziché inesistente la notificazione del decreto ingiuntivo perfezionatasi
mediante il ritiro del plico presso l’ufficio postale da parte di un prossimo
congiunto dell’istante residente in altro comune e privo di delega scritta.
La Cassazione ha tuttavia
evidenziato che la Corte di Appello aveva escluso l’invalidità della
notificazione del titolo esecutivo, in quanto era stato accertato in corso di
giudizio l’insussistenza di profili di nullità o di inesistenza della notifica.
La notifica del decreto
ingiuntivo era stata difatti eseguita nel luogo di residenza del ricorrente ove
il plico era stato materialmente ricevuto da uno stretto famigliare, il quale
doveva presumersi essere quantomeno temporaneamente convivente con il
destinatario dell’atto.
La mancata indicazione
sull’avviso di ricevimento della raccomandata della qualità di convivente della
persona di famiglia che ha ricevuto il plico non può infatti costituire motivo
di nullità della notificazione, allorquando la notifica sia stata recapitata
presso l’effettivo luogo di residenza del destinatario.
Il fatto che il
famigliare risultasse anagraficamente residente in diverso comune era da
ritenersi circostanza irrilevante nel caso di specie poiché la presenza del
congiunto presso l’abitazione del destinatario al momento del recapito della
notifica aveva ingenerato una presunzione di convivenza temporanea sufficiente
a fondare il buon fine della notificazione.
Da un punto di vista
probatorio era per contro onere di parte ricorrente fornire elementi atti a
superare la presunzione di temporanea convivenza del famigliare al fine di
ottenre declaratoria di invalidità della notificazione.
Elementi che nel caso
in esame non erano stati forniti dal ricorrente, donde il giudice di
legittimità ha rigettato il ricorso.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno