ISSN 2385-1376
Testo massima
L’onere di denuncia di variazione del domicilio eletto o della residenza o della sede è previsto per il domicilio autonomamente eletto dalla parte, mentre l’elezione del domicilio dalla medesima operata presso lo studio del procuratore ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore medesimo. In tale caso, il difensore i domiciliatario non ha a sua volta l’onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio ed è, invece, onere del notificante di effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia mutato, dovendo la notificazione essere effettuata al domicilio reale del procuratore anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte.
Questo il principio affermato da Cassazione civile, Sez. V, Pres. PICCININNI Rel. OLIVIERI, con la sentenza del 22 aprile 2015, n. 8154.
Il fatto
La Commissione tributaria della regione Lazio in accoglimento dell’appello proposto dall’Ufficio di Viterbo della Agenzia delle Entrate dichiarava legittima la cartella di pagamento avente ad oggetto le somme dovute da una società contribuente a titolo IRAP ed IVA, come esposte in dichiarazione ma il cui versamento risultava omesso.
I Giudici territoriali rigettavano la eccezione pregiudiziale formulata dalla società in ordine alla inammissibilità dell’appello proposto dall’Ufficio, ritenendo irrilevante che la notifica fosse stata eseguita in luogo diverso ((OMISSIS)) da quello in cui, circa due anni prima, avevano trasferito il proprio studio ((OMISSIS)) i difensori abilitati alla assistenza tecnica presso i quali la parte contribuente aveva eletto domicilio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17. Ritenevano infatti i Giudici che essendo stato ricevuto l’atto di appello da soggetto dichiaratosi “impiegato addetto alla corrispondenza”, la notifica si era perfezionata e sarebbe stato onere della parte eccipiente fornire la prova della insussistenza della qualità dichiarata dal consegnatario.
Inoltre, il luogo della notifica era stato individuato correttamente, con riferimento al domicilio eletto dalla società in primo grado, avendo omesso la contribuente di comunicare alle parti costituite la successiva variazione di domicilio, come prescritto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 1.
Avverso tale sentenza la società proponeva rituale ricorso per cassazione, deducendo tra l’altro la nullità della sentenza di appello nella parte in cui rigettava la eccezione di inammissibilità dell’appello proposto dall’Ufficio, sul presupposto della corretta notifica dell’atto di appello presso l’originario domicilio, in quanto la contribuente aveva omesso di comunicare, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 1, la variazione del domicilio eletto.
La decisione
La Cassazione ha ricordato come anche nel processo tributario è dato distinguere una elezione di domicilio “autonoma” (ove prevale l’elemento topografico) compiuta volontariamente dal contribuente, che rimane pertanto onerato della comunicazione di eventuali successive variazioni del domicilio eletto (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 1), dalla “mera indicazione” come domiciliatario del difensore incaricato della assistenza tecnica (ove prevale invece l’elemento personale), in relazione alla quale non assumono rilevanza eventuali successivi trasferimenti dello studio professionale del domiciliatario.
Infatti, da un lato, il “domiciliatario” non è tenuto a comunicare le variazioni dell’indirizzo dello studio professionale (in assenza di specifica prescrizione normativa); dall’altro, essendo invece onerata la parte che deve effettuare la notifica della previa verifica (mediante le opportune ricerche presso gli albi elenchi o ruoli professionali: D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12) del luogo in cui può essere utilmente eseguita la consegna dell’atto al domiciliatario (anche tale onere non è espressamente previsto, ma deve ritenersi tuttavia immanente alle norme che disciplinano il procedimento notificatorio e va ricondotto alle attività preliminari di ricerca nelle quali si sostanzia la ordinaria diligenza richiesta al notificante, tenuto conto altresì che tale attività preliminare non si traduce in un onere particolarmente gravoso e non comporta eccessive difficoltà).
Nella fattispecie in esame, il contribuente aveva incaricato della propria difesa tecnica due avvocati, che collaboravano nello stesso studio legale, eleggendo il domicilio, ai fini della notifica degli atti del processo, presso il loro studio professionale (recte indicando i difensori quali “domiciliatari”), con la conseguenza che alcun obbligo incombeva sui predetti difensori di comunicare la variazione dell’indirizzo del loro studio professionale, essendo invece tenuta la Amministrazione finanziaria ad esperire le relative ricerche prima di eseguire la notifica dell’atto di appello.
In conclusione, come già affermato in passato dalla Suprema Corte, l’onere di denuncia di variazione del domicilio eletto o della residenza o della sede “è previsto per il domicilio autonomamente eletto dalla parte, mentre l’elezione del domicilio dalla medesima operata presso lo studio del procuratore ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore medesimo. In tale caso, il difensore i domiciliatario non ha a sua volta l’onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio ed è, invece, onere del notificante di effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia mutato, dovendo la notificazione essere effettuata al domicilio reale del procuratore anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte” (Cass., ord. 29 maggio 2013, n. 13366).
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Testo del provvedimento
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