Di seguito si riporta l’estratto dell’art. 137 cpc relativo alle nuove modalità di notifica, in particolare a norma del:
SESTO COMMA: L’avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge.
SETTIMO COMMA: L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell’avvocato se quest’ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l’avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione.
Le nuove disposizioni si inquadrano nel ben più ampio panorama della riforma del processo civile c.d. Riforma Cartabia.
Le modifiche apportate sono state introdotte con lo scopo di coordinare la disciplina in materia di notifiche eseguite dall’avvocato (oggi contenuta nella legge n. 53 del 1994) con l’obbligo di notifica telematica da parte del legale impedendo all’ufficiale giudiziario, in caso di mancato tentativo di notifica tramite pec, di eseguire la notifica.
Infatti, è stato espressamente previsto l’obbligo dell’avvocato di procedere alla notifica telematica con divieto di procedere alla notificazione a mezzo Ufficiale Giudiziario, fatta eccezione per il caso in cui non sia possibile eseguirla secondo le modalità previste dalla legge o non abbia avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario.
In questi casi l’avvocato dovrà formulare formale dichiarazione di cui l’Ufficiale Giudiziario deve dare atto nella reazione di notifica, così da permettere un controllo di legalità circa la sussistenza per poter ricorrere alla “vecchia modalità”.
La nuova disciplina prevede che l’avvocato, al momento della notificazione, dovrà formulare le seguenti dichiarazioni:
- la notifica riguarda un procedimento instaurato prima del 28 febbraio 2023;
- il destinatario non è titolare di posta elettronica certificata/domicilio digitale risultante nei pubblici elenchi previsti dalla normativa vigente;
- non è stato possibile eseguire la notifica a mezzo posta elettronica certificata ovvero la notifica a mezzo posta elettronica certificata ha avuto esito negativo per causa non imputabile al destinatario;
- non è stato possibile eseguire la notifica a mezzo posta elettronica certificata ovvero la notifica a mezzo posta elettronica certificata ha avuto esito negativo per causa imputabile al destinatario, ma non è stato possibile procedere all’inserimento dell’atto nell’area web prevista dall’art. 359 del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza, in quanto al momento, ancora non istituito.
In allegato il nuovo modello di relata predisposto per la notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario.
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