La notifica a mezzo pec, eseguita dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfeziona nel momento in cui viene eseguita.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 75 del 09.04.2019, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo. I giudici della Corte hanno infatti dimostrato che la notifica si perfeziona al momento di generazione della ricevuta.
Si tratta di un provvedimento che assume una certa rilevanza in tema di notificazioni ed in particolare in tema di notifiche effettuate a mezzo pec, dato che non consente l’applicabilità del principio della scissione dell’efficacia della notifica per il notificante e per il destinatario. La sentenza in esame pone rimedio ad un problema evidente riguardante la normativa sul processo telematico, causato dalla diversa natura dello strumento tecnologico rispetto al sistema tradizionale di notificazione, che si basa invece su un meccanismo legato all’apertura degli uffici. Per le notifiche eseguite con modalità telematiche, quindi, non si applicherebbe più la disposizione di cui all’art. 147 c.p.c., secondo la quale “le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21”.
La Corte ha evidenziato che il divieto di notifica per via telematica oltre le ore 21 risulta introdotto nella prima parte del censurato art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, allo scopo di tutelare il destinatario, per salvaguardarne il diritto al riposo in una fascia oraria – appunto quella dalle 21 alle 24 – in cui egli sarebbe stato altrimenti costretto al controllo della propria casella di posta elettronica.
Ciò appunto giustifica la fictio iuris, contenuta nella seconda parte della norma in esame, per cui il perfezionamento della notifica – effettuabile dal mittente fino alle ore 24 (senza che il sistema telematico possa rifiutarne l’accettazione e la consegna) – è differito, per il destinatario, alle ore 7 del giorno successivo. Ma non giustifica anche la corrispondente limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente, al quale – senza che ciò sia funzionale alla tutela del diritto al riposo del destinatario e nonostante che il mezzo tecnologico lo consenta – viene invece impedito di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa: termine che l’art. 155 cod. proc. civ. computa «a giorni» e che, nel caso di impugnazione, scade, appunto, allo spirare della mezzanotte dell’ultimo giorno.
Per questo motivo, ha trovato fondamento la questione di legittimità sollevata dalla Corte di appello di Milano nell’ambito di un procedimento vertente fra una società e una banca. La disposizione denunciata, infatti, irragionevolmente considerava uguali e, quindi meritevoli di essere disciplinate allo stesso modo due situazioni diverse, quali il domicilio fisico e il domicilio “digitale”. L’indirizzo email cui l’avvocato riceve la pec non può essere suscettibile degli stessi “utilizzi lesivi” del diritto costituzionalmente garantito all’inviolabilità del domicilio o all’interesse al riposo e alla tranquillità, di cui è invece suscettibile il domicilio fisico della parte.
Una differenza, questa, che del resto lo stesso legislatore ha chiaramente colto in modo significativo nel confinante ambito della disciplina del deposito telematico degli atti processuali di parte, là dove, proprio in riferimento alla tempestività del termine di deposito telematico, il comma 7 dell’art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012, inserito dall’ art. 51 del d.l. n. 90 del 2014, ha previsto che il «deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile».
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NOTIFICA PEC: TARDIVA SE ESEGUITA DOPO LE ORE 21 DELL’ULTIMO GIORNO CONCESSO ALLA PARTE
IN TAL CASO SI CONSIDERA PERFEZIONATA ALLE ORE 7 DEL GIORNO SUCCESSIVO
Ordinanza | Corte di Cassazione – Pres. Amendola, Rel. Positano | 04.05.2018 | n.10628
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/notifica-pec-tardiva-se-eseguita-dopo-le-ore-21-dellultimo-giorno-concesso-alla-parte
NOTIFICA PEC: OVE ESEGUITA DOPO 21, SI PERFEZIONA ALLE ORE 7 DEL GIORNO SUCCESSIVO
LA DISPOSIZIONE DI CUI ALL’ART 147 C.P.C. SI APPLICANO ALLE NOTIFICAZIONI ESEGUITE CON MODALITÀ TELEMATICHE
Sentenza | Cassazione civile, Pres. Napoletano – Rel. Spena | 04.05.2016 | n.8886
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/notifica-pec-ove-eseguita-dopo-21-si-perfeziona-alle-ore-7-del-giorno-successivo
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno