Gli avvocati non possono attestare la conformità del titolo esecutivo stragiudiziale per procedere alla notificazione a mezzo PEC, trattandosi di attività di certificazione riservata all’ufficiale giudiziario preposto alla notificazione.
Questi i chiarimenti resi dal Ministero della Giustizia il 19 giugno 2023, in risposta al quesito posto dall’Ufficio NEP della Corte d’appello di Firenze il 20 marzo 2023, inerente al potere di certificazione della conformità del titolo esecutivo stragiudiziale da parte degli avvocati, vista la obbligatorietà delle notificazioni a mezzo PEC ai soggetti titolari di casella di posta certificata, dopo la riforma “Cartabia”.
INQUADRAMENTO NORMATIVO:
La legge 21 Gennaio 1994 n. 53, come novellata dalla Riforma Cartabia prevede all’art. 3-ter.:
«1. L’avvocato esegue la notificazione degli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato quando il destinatario:
- è un soggetto per il quale la legge prevede l’obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici
elenchi;
- ha eletto domicilio digitale ai sensi de/l’articolo 3-bis, comma I-bis, del codice de/l’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti a/l’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell’artico/o 6-quater del medesimo decreto.
- Nei casi previsti dal comma 1, quando per causa imputabile al destinatario la notificazione a mezzo di posta
elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato non è possibile o non ha esito positivo:
- se il destinatario è un’impresa o un professionista iscritto nell’indice INI-PEC di cui all’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l’avvocato esegue la notificazione mediante inserimento a spese del richiedente nell’area web riservata prevista dall’articolo 359 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l’inserimento; la notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l’inserimento;
- se il destinatario è una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio digitale di cui all’articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l’avvocato esegue la notificazione con le modalità ordinarie.
- Quando per causa non imputabile al destinatario la notificazione di cui al comma 1 non è possibile o non ha esito positivo, si esegue con le modalità ordinarie».
L’art. 3 bis della medesima legge 53/1994 determina le modalità di attestazione della conformità, facendo riferimento all’art. 196-undecies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.
Il capo II del Titolo V-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, all’interno del quale è collocato l’art 196-undecies, richiamato dalla legge 53/1994, non fa esplicito riferimento ai titoli esecutivi di natura stragiudiziale, i cui originali non si trovano nei fascicoli telematici del Ministero della Giustizia.
L’art 137 c.p.c. ultimo comma, prevede che «l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell’avvocato se quest’ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità previsto dalla legge, salvo che l’avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione».
L’art 480 co 2 c.p.c. prevede, infine, che «il precetto deve contenere a pena di nullità l’indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. In quest’ultimo caso l’ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale».
LA SOLUZIONE
Alla luce dell’antescritto quadro normativo, il Ministero della Giustizia ha ritenuto che «in mancanza di un esplicito conferimento all’avvocato del potere di attestazione della conformità del titolo stragiudiziale, attestazione per espletare la quale al soggetto certificante viene attribuita ex lege la funzione di pubblico ufficiale, solamente l’Ufficio UNEP, nell’esercizio delle competenze attribuite dall’art. 480 co. 2 c.p.c. può certificare la corrispondenza della trascrizione al titolo originale stragiudiziale, con la conseguenza che, in ragione del fatto che la predetta attività di certificazione può essere svolta esclusivamente nell’ambito della procedura di notifica, questa dovrà inevitabilmente avvenire a mezzo UNEP».
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