ISSN 2385-1376
Testo massima
Nel caso di elezione di domicilio presso un avvocato che non sia anche difensore della parte, l’aspetto topografico prevale su quello personale, ma non sino al punto da privare totalmente di rilevanza quest’ultimo, nel senso che non sia necessario alcun collegamento del luogo indicato con la persona del domiciliatario, come nel caso di abbandono di quel luogo da parte del domiciliatario stesso.
In caso, dunque, di cancellazione dall’albo dell’avvocato domiciliatario, con conseguente chiusura del suo studio, la notifica è correttamente effettuata presso la cancelleria del Tribunale ai sensi del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82.
Questi i principi affermati dalla Corte di Cassazione, Sezione prima, Pres. Luccioli Rel. De Chiara, con sentenza n. 7926, depositata in data 17.04.2015.
Nel caso in esame, veniva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte di merito, con la quale era stata resa pronuncia di inammissibilità dell’appello. In particolare, la Corte di Appello aveva rilevato che il ricorso in appello era stato depositato oltre il termine breve per impugnare la sentenza, ritualmente notificata al difensore dell’appellante presso la cancelleria del Tribunale, ai sensi del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82.
Tanto si era reso necessario, dal momento che il difensore dell’appellante aveva esercitato extra districtum e non era andata a buon fine la notifica della sentenza presso l’avvocato domiciliatario, poiché cancellatosi dall’albo per pensionamento, con conseguente chiusura dello studio.
Il ricorrente, dunque, chiedeva la cassazione della sentenza di appello, dal momento che le relative statuizioni erano state rese sul rilievo, ritenuto improprio, che lo studio dell’avvocato domiciliatario fosse chiuso. Si precisava, a tal proposito, che tale studio fosse invece attivo, in quanto gestito da altri professionisti, ricavandosi dalla relata di notifica semplicemente che il domiciliatario fosse cancellato dall’albo per pensionamento.
La Corte, nel disporre il rigetto del ricorso, ha preliminarmente precisato “l’equivalenza, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, della notificazione della sentenza al procuratore costituito, prescritta dagli artt. 285 e 170 c.p.c., e della notificazione alla parte presso il procuratore, ancorché eseguita nel luogo ove il procuratore deve considerarsi elettivamente domiciliato a norma del R.D. n. 37 del 1934, art. 82“.
Il Giudice di legittimità ha motivato il rigetto del ricorso rilevando che “la notifica presso il domiciliatario non sarebbe potuta andare a buon fine, dato che il domiciliatario stesso non si trovava più all’indirizzo indicato nell’elezione di domicilio, nel quale esisteva, sì, ancora uno studio legale, ma appartenente ad altri avvocati, non a lui“. A tali rilievi fattuali, la Corte ha ricondotto il principio di diritto in forza del quale “nel caso di elezione di domicilio presso un avvocato che non sia anche difensore della parte, l’aspetto topografico prevale su quello personale, ma non sino al punto da privare totalmente di rilevanza quest’ultimo, nel senso che non sia necessario alcun collegamento del luogo indicato con la persona del domiciliatario, come nel caso di abbandono di quel luogo da parte del domiciliatario stesso“.
In conclusione, dal momento che per effetto del pensionamento e della conseguente ‘chiusura‘ dello studio, non vi era più alcun collegamento tra il luogo dello studio e la persona del domiciliatario, risultando pertanto legittima la notifica della sentenza effettuata presso la cancelleria ai sensi dell’art. 82 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, stante l’impossibilità di provvedervi al domicilio indicato.
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Testo del provvedimento
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