ISSN 2385-1376
Testo massima
Addetti alle notifiche: usate la PEC.
Così la Corte di cassazione, con ordinanza interlocutoria del 18.03.2013, ribadisce il valore portante riconosciuto alle notifiche via PEC introdotto con Legge di stabilità 2012.
Invero, ove l’avvocato indichi, nei propri scritti difensivi, l’indirizzo di posta elettronica certificata, nel suo acronimo PEC, le notifiche dovranno essere effettuate esclusivamente per posta elettronica certificata o, in caso di impossibilità, mediante il fax ai sensi dell’articolo 136, comma 3, Cpc.
Una volta indicata la Pec, le udienze dovranno essere comunicare via e-mail o al massimo per fax.
Nel caso di specie, il decreto di fissazione dell’udienza con la relazione del giudice relatore non era stato ritualmente notificato, ai sensi dell’art.380 bis cpc, all’avvocato, che aveva espressamente indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente, non già via PEC ma presso la cancelleria della Corte di Cassazione ex art. 366 cpc.
La Corte rilevato lì invalidità della notificazione, la quale poteva essere effettuata in via telematica ha disposto il rinvio del giudizio per consentire la rituale notifica del decreto di fissazione dell’udienza (via PEC!) con la relazione del consigliere relatore.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 16862/2011 proposto da:
M.D.;
– RICORRENTE –
contro
S.C.;
– CONTRORICORRENTE –
avverso la sentenza n. 427/2010 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del 28.4.2010, depositata il 10/05/2010;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
che il decreto di fissazione dell’udienza con la relazione del giudice relatore non è stato ritualmente notificato, ai sensi dell’art.380 bis cpc, all’avvocato del ricorrente;
che, infatti, decreto e relazione sono stati notificati presso la cancelleria della Corte di Cassazione ai sensi dell’art.366 cpc, comma 2, ma nella specie la ricorrente aveva indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata come previsto dalla richiamata norma a seguito della modifica introdotta dalla L. n.183 del 2011, art.25;
ciò imponeva, a seguito della richiamata modifica normativa, la notifica a mezzo posta elettronica certificata o, nell’impossibilità di eseguire tale notifica, a mezzo fax ai sensi dell’art. 136 cpc, comma 3;
che pertanto il processo deve essere rinviato a nuovo ruolo per consentire la rituale notifica del decreto di fissazione dell’udienza con la relazione del consigliere relatore.
PQM
La Corte di cassazione rinvia a nuovo ruolo.
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Numero Protocolo Interno : 158/2013