Nel caso di cessione del credito nominalmente assistito da una garanzia reale, qualora quest’ultima risulti nulla, prescritta, estinta o di grado inferiore rispetto a quello indicato dal cedente, il cessionario può agire nei confronti di quest’ultimo ancor prima di aver escusso il debitore ceduto, chiedendo il risarcimento del danno da inadempimento, senza necessità di domandare la risoluzione della cessione, poiché una diminuzione delle garanzie è in sé causativa di un danno patrimoniale immediato ed attuale, corrispondente alla diminuzione del valore di circolazione del credito.
Questo il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Travaglino – Rel. D’Arrigo, con la sentenza n. 11583 del 15 giugno 2020.
La Suprema Corte ha ritenuto che il cessionario possa agire per inadempimento nei confronti del cedente, quando il credito non risulta assistito dalle garanzie reali promesse, ancor prima dell’escussione del debitore garantito. Poiché la garanzia reale costituisce un diritto autonomo, ancorché collegato, rispetto al credito ceduto, non vi è dubbio che il creditore cedente che trasferisce al cessionario un credito e, con esso, tre ipoteche, di cui due risultano però estinte perché già escusse, si è reso inadempiente degli impegni contrattualmente assunti. Tale inadempimento è suscettibile di determinare al cessionario un danno autonomo rispetto a quello derivante dall’inadempimento. Infatti, il diritto di credito ha un “valore di circolazione”, in quanto può essere costituito in pegno, cartolarizzato, portato allo sconto, anticipato, ceduto, ecc. Detto “valore di circolazione” dipende non solo dall’importo nominale del credito, ma anche dal grado di solvibilità del debitore e dei suoi garanti (o delle sue garanzie reali) e dal tempo in cui sarà riscosso.
In sostanza, il valore di circolazione del credito è un valore prospettico, predittivo, che esprime l’utilità che il creditore può trarre dalle vicende circolatorie del suo diritto e prescinde dalla misura e dal momento dell’effettiva riscossione, in quanto viene in rilievo in un tempo necessariamente antecedente a quello in cui il credito viene incassato. L’inesistenza o l’invalidità di una garanzia ipotecaria (così come di un pegno o di una fideiussione) incidono considerevolmente sul valore di circolazione del credito, giacché, in caso in inadempienza del debitore, rendono meno sicuri i tempi e la misura della riscossione forzata.
Ne deriva, da un lato, che il cessionario può agire nei confronti del cedente che ha ceduto un credito in realtà sprovvisto delle garanzie promesse, senza bisogno di attendere l’esito della escussione del debitore ceduto, in quanto tale inadempienza è, di per sé, immediatamente causativa di un danno attuale al valore di circolazione del credito. Dall’altro, che il danno così cagionato deve essere parametrato, con giudizio necessariamente equitativo, alla misura in cui l’accresciuta prevedibile perdita in caso di insolvenza ha ridotto il valore di circolazione del credito. Per tale ragione, non rileva la circostanza che la cessione sia avvenuta pro soluto. Infatti, l’inadempimento della cedente riguarda l’esistenza delle garanzie che assistono il credito, non il credito ceduto.
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