È onere della parte che lamenti la violazione della normativa antitrust, da cui deriva la nullità delle clausole contrattuali, depositare i dati da cui desumere l’inosservanza della richiamata normativa e la corrispondenza dei contratti sottoscritti con la fattispecie esaminata dalla Cassazione e dalla Banca d’Italia (provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d’Italia).
Questo il principio di diritto espresso dal Tribunale di Roma, Giudice Andrea Postiglione, con la sentenza n. 2767 del 21 febbraio 2022.
La pronuncia è stata resa nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, promosso dalla società e dai fideiussori, nei confronti della banca mutuante che aveva conseguito il provvedimento monitorio.
Tra le varie contestazioni, gli opponenti fondavano le proprie ragioni, tra l’altro, su: la supposta carenza di legittimazione attiva della banca cessionaria; l’asserita nullità – per violazione degli artt. 117, 118 e 119 TUB (usura, anatocismo, erronea applicazione del tasso contrattuale) – delle clausole del contratto di mutuo stipulato con la banca, nonché l’insufficienza della documentazione riversata in sede monitoria dalla banca per l’emissione/la conferma del decreto.
Con riguardo, in particolare, alle fideiussioni, ne lamentavano la nullità per violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c. (e successivamente, nel corso del giudizio, anche per violazione della normativa Antitrust).
Si costituiva la Banca (incorporante) che produceva l’intera documentazione contrattuale e, nelle more, si costituiva in giudizio anche la società cessionaria del credito controverso.
Per quanto concerne il profilo della nullità della garanzia per contrarietà alla disciplina Antitrust, avanzato dagli opponenti, il Giudice rilevava la mancata produzione in giudizio dello schema “sanzionato” dalla Banca d’Italia, che i debitori assumevano essere ricognitivo di tali intese anticoncorrenziali.
Sul punto, come da consolidato orientamento giurisprudenziale, lo schema ABI ed il provvedimento Bankitalia n. 55/2005 non soggiacciono al principio “jura novit curia”.
Pertanto, l’onere probatorio incombe sulla parte che allega tale profilo di nullità, la quale deve depositare i dati da cui desumere la violazione della richiamata normativa e la corrispondenza delle clausole dei contratti sottoscritti con la fattispecie esaminata dalla Cassazione e dalla Banca d’Italia.
Per tale motivo, il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione e condannava gli opponenti al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONI – ANTITRUST: occorre dimostrare concretamente la condotta anticoncorrenziale
La mera coincidenza contenutistica con le clausole nulle schema ABI non è sufficiente per dimostrare l’illiceità
Sentenza | Tribunale di Spoleto, Giudice Federico Falfari | 14.02.2022 | n.64
L’INVALIDITÀ NON SI ESTENDE ALL’INTERO CONTRATTO
Sentenza | Corte d’Appello di Venezia, Pres. Taglialatela – Est. Zanon | 13.09.2021 | n.2356
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussioni-modello-abi-lonere-della-prova-grava-su-chi-intenda-chiedere-la-nullita-delle-clausole
FIDEIUSSIONE-ABI: l’onere della prova è a carico di chi voglia far valere la nullità delle clausole
Occorre dimostrare la perdurante esistenza dell’intesa illecita all’epoca di sottoscrizione del contratto
Sentenza | Tribunale di Milano, Pres. Bellesi-Rel.Carnì | 08.11.2021 | n.9050
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