Testo massima
Si ringrazia per la segnalazione l’avv. Francesco
Criscoli del Foro di Benevento
Il cliente che agisce deducendo
di aver stipulato con la Banca un contratto scritto, di cui abbia fatto
richiesta stragiudiziale e giudiziale di consegna e che non contenga valide
statuizioni in merito agli interessi, alle spese, alla c.m.s., nonché alla capitalizzazione
di interessi passivi, ha, in qualità di attore, l’onere di provare tale nullità
producendo in giudizio il contratto, così dimostrando che in esso le condizioni
economiche non erano state in alcun modo pattuite o che erano state pattuite
con clausole non conformi alla legge e quindi affette da nullità.
Con riferimento all’onere
probatorio incombente sugli attori ai sensi dell’art. 2967 c.c. non assume
alcun rilevanza l’obbligo di conservazione della documentazione inerente a
singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni incombente sulla
banca ai sensi delle disposizioni dell’art 119 ultimo comma del TUB.
Questo
il principio ribadito dal Tribunale di Benevento, dott.ssa Floriana Consolante,
con ordinanza depositata in data 16.04.2015.
Nel
caso in esame, i clienti convenivano in giudizio la Banca per l’accertamento
della nullità delle condizioni economiche applicate dalla stessa, lamentando l’addebito
di interessi, commissioni e spese in applicazione di condizioni economiche
nulle, poiché non pattuite in forma scritta in conformità alla disposizioni
normative in materia, senza depositare il contratto di apertura del conto
corrente con le relative condizioni.
Sul
punto, gli attori deducevano altresì d’aver ottenuto, dal medesimo Tribunale,
l’emissione di decreto di ingiunzione di consegna del contratto di apertura del
conto corrente, nonché di quelli allo stesso collegati, ivi compresa la
documentazione relativa alle condizioni economiche da applicare al c/c, unitamente
agli estratti conto e scalari al 31.8.2008. A fronte di tale ingiunzione, la
Banca rimetteva ai clienti solo gli estratti conto e gli scalari, deducendo
che, in ordine alla documentazione contrattuale, le ricerche di archivio
avevano sortito esito negativo.
Il
Tribunale adito, nel disporre il rigetto della domanda attorea, ha posto a
fondamento della pronuncia in commento l’accertamento del mancato assolvimento
dell’onus probandi da parte dei
clienti.
Invero,
il Giudice ha osservato che “se gli
attori deducono di aver stipulato un contratto scritto con la Banca (di cui
hanno fatto richiesta stragiudiziale e giudiziale di consegna) e che detto
contratto non contiene valide pattuizioni in merito agli interessi, alle spese,
alla c.m.s., alla capitalizzazione degli interessi passivi, allora, essi in
qualità di attori avevano l’onere di provare tale nullità producendo in
giudizio tale contratto, così dimostrando che in tale contratto le condizioni
economiche non erano state in alcun modo pattuite o che erano state pattuite
con clausole non conformi alla legge e quindi affette da nullità“.
A
fronte di tali rilievi, il Tribunale ha dunque appurato la mancata allegazione
di qualsivoglia contratto da parte degli attori e che, ai fini dell’onus probandi sugli stessi gravante ex
art. 2697 c.c., non rileva in alcun modo l’obbligo di conservazione, gravante
sulla Banca, della documentazione inerente alle singole operazioni poste in
essere negli ultimi dieci anni; il Magistrato ha evidenziato, altresì, sempre
nell’ambito dell’analisi concernente l’assolvimento dell’onere probatorio, la
mancata produzione di una perizia di parte in grado di suffragare le ragioni
attoree.
In
conclusione, il Giudice adito ha rigettato la domanda articolata dai clienti
nei confronti della Banca, con condanna degli attori alla rifusione delle spese
di lite a favore dell’istituto di credito.
Per
ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in
Rivista, che evidenziano analoghi principi di diritto:
ORDINE ESIBIZIONE MANCATA
RICHIESTA ALLA BANCA EX ART. 119 TUB
L’ISTANZA
DI ESIBIZIONE EX ART. 210 C.P.C. E’ INAMMISSIBILE NEL CASO IN CUI ABBIA A
OGGETTO DOCUMENTI DIRETTAMENTE ACCESSIBILI ALLA PARTE ISTANTE
ORDINE ESIBIZIONE EX ART. 210
C.P.C. POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE
NO
ALL’ORDINE DI ESIBIZIONE SE L’ISTANTE PUÒ DI PROPRIA INIZIATIVA ACQUISIRE LA
DOCUMENTAZIONE
RIPETIZIONE INDEBITO: GRAVA SUL
CLIENTE ATTORE L’ONERE DI PRODURRE I CONTRATTI DI CONTO CORRENTE
L’INOSSERVANZA
DELL’ORDINE DI ESIBIZIONE IMPARTITO ALLA BANCA NON VALE AMMISSIONE DEI FATTI
DEDOTTI DALL’ATTORE
ORDINE ESIBIZIONE EX ART. 210
CPC DINIEGO DISCONOSCIMENTO GENERICO
LA
PARTE HA L’ONERE DI PROVARE ED ALLEGARE QUANTO ASSUME VIOLATO
Testo del provvedimento
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