ISSN 2385-1376
Testo massima
In tema di forma del pignoramento immobiliare, l’ingiunzione alla quale fa riferimento l’art. 555 cod. proc. civ., mediante il rinvio espresso all’art. 492 cod. proc. civ., consiste nel richiamo che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito, esattamente indicato, i beni che si assoggettano all’espropriazione ed i frutti di esso.
Solo nel caso di omissione dell’ingiunzione di cui al primo comma dell’art. 492 cod. proc. civ. deve, pertanto, dichiararsi la nullità del pignoramento immobiliare mentre la mancanza dell’avviso ad eleggere domicilio o a dichiarare la residenza e dell’avvertimento della facoltà e dei termini per proporre istanza di conversione di cui, rispettivamente, al secondo e terzo comma dell’art. 492 cod. proc. civ. determinano mere irregolarità, non essendo prevista la nullità dell’atto o della procedura, comunque impedita dal raggiungimento dello scopo previsto dalla legge.
La sentenza in esame affronta la questione della struttura del pignoramento alla luce della novella al codice di procedura civile introdotta con la legge 52/2006.
In particolare la Corte statuisce che è causa di inesistenza o nullità dell’atto di pignoramento la mancanza dell’ingiunzione rivolta al debitore di astenersi da qualsiasi atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito il bene assoggettato ed i relativi frutti.
Costituisce, invece, una semplice irregolarità la mancanza dell’invito ad eleggere domicilio o dichiarare la residenza, in quanto tale invito è previsto solo a tutela del creditore e tende a garantire la speditezza del procedimento.
Non comporta, ancora, la nullità del pignoramento il mancato avvertimento della facoltà e dei termini per proporre istanza di conversione, una volta che il debitore abbia ricevuto l’avviso di fissazione della udienza ex art. 569 cpc, in tempo utile per proporre tale istanza, in quanto, oltre a non essere espressamente prevista dalla legge è comunque impedita dal raggiungimento dello scopo perseguito dalla legge.
Alla luce di ciò pertanto la Corte afferma il seguente principio di diritto: “La ingiunzione alla quale fa riferimento l’art. 555 c.p.c., in tema di forma del pignoramento immobiliare è solo quella cui fa riferimento dell’art. 492 c.p.c., comma 1, e consiste nel richiamo che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione ed i frutti di esso.
Solo nel caso di omissione della ingiunzione di cui al primo comma dell’art. 492 c.p.c., deve dichiararsi la nullità del pignoramento immobiliare. La mancanza dell’avviso e dell’avvertimento di cui all’art. 492 c.p.c., commi 2 e 3, non determina, invece, nullità o inesistenza dell’atto”.
Testo del provvedimento
Con sentenza 26 ottobre 2009 il Tribunale di Reggio Calabria rigettava l’opposizione agli atti esecutivi, proposta da (OMISSIS) avverso l’atto di pignoramento immobiliare notificatogli in data 22 luglio da (OMISSIS) A sostegno della opposizione l’ (OMISSIS) aveva eccepito la nullità del pignoramento per carenza assoluta della ingiunzione, nella forma prevista dalla nuova formulazione dell’art. 492 c.p.c., commi 2 e 3.
L’opposizione era rigettata con ordinanza 29-30 settembre 2008 sul rilievo che nell’atto di pignoramento risultava contenuta la ingiunzione a lui rivolta dall’ufficiale giudiziario competente, come prescritto dall’art. 492 c.p.c., comma 1 (unico requisito, questo, previsto a pena di nullità). Con ordinanza 19 dicembre 2008-2 gennaio 2009 il Tribunale di Reggio Calabria, accogliendo il reclamo proposto dall’ (OMISSIS), ex art. 669 terdecies c.p.c., revocava il provvedimento del giudice della esecuzione, sospendendo la procedura esecutiva immobiliare n. 119 del 2008.
Anche l’invito e l’avvertimento previsti dall’art. 492 c.p.c., commi 2 e 3, sottolineava il giudice collegiale, hanno una valenza integrativa della ingiunzione prevista dal comma 1 dell’articolo, con la conseguenza che la loro mancanza, nel corpo dell’atto del pignoramento, è tale da determinare la nullità dell’atto. Con la stessa ordinanza, il Tribunale fissava il termine per la introduzione del giudizio di merito di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., comma 2. 2 Con sentenza 26 ottobre 2009 il Tribunale rigettava, nel merito, la opposizione. Avverso tale decisione (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione sonetto da due motivi. Resiste il (OMISSIS) con controricorso.
3. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 492 c.p.c., commi 2 e 3 e art. 158 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. L’omissione dell’avviso e dell’avvertimento, previsti dall’art. 492 c.p.c., commi 2 e 3, come novellato dalla L. n. 55 del 2006 – ad avviso del ricorrente – determina una nullità insanabile, trattandosi di requisiti indefettibili di ogni forma di pignoramento. Erroneamente il giudice dell’esecuzione aveva ritenuto che gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 c.p.c., costituissero requisito non essenziale (e che pertanto la loro omissione nell’atto di pignoramento non fosse rilevante ai fini della nullità dell’atto).
4. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione, falsa applicazione, nonchè illogica e contraddittoria interpretazione dell’art. 492 c.p.c., commi 2 e 3, e art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Il giudice dell’esecuzione aveva proposto una propria, personale, interpretazione della norma nel tentativo di salvare un atto di pignoramento radicalmente invalido.
Il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la mancanza di avvertimento di cui all’art. 492 c.p.c., comma 1, determina la nullità del pignoramento travolgendo la validità di ogni atto successivo posto in essere dall’esecutante. Nel caso di specie, rileva (OMISSIS) non poteva richiamarsi neppure il principio della c.d. “salvezza degli atti processuali” considerato che l’opponente aveva tempestivamente fatto valere la nullità dell’atto per mancanza di un requisito essenziale.
5. I due motivi, da esaminare congiuntamente, propongono una interpretazione delle disposizioni di legge che non trova, ad avviso del relatore, alcuna corrispondenza nella giurisprudenza di questa Corte. Nè sono prospettate, nel ricorso, ragioni per estendere i principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte in materia di omissione della ingiunzione prevista dall’art. 492 c.p.c., comma 1, anche alla mancanza dell’avviso e dell’avvertimento indicati dai successivi commi dello stesso articolo. Come è stato accertato, nel caso di specie, l’immobile sottoposto a pignoramento è stato correttamente indicato in tutti i suoi elementi identificativi (art. 555 c.p.c., comma 1) ed è stata rivolta al debitore la ingiunzione di cui all’art. 492 c.p.c., comma 1. Ciò che è mancato dunque è stato solo l’avviso e l’avvertimento di cui all’art. 492 c.p.c., commi 2 e 3. 6. Occorre rilevare preliminarmente che la L. n. 52 del 2006, ha indubbiamente inciso sulla struttura del pignoramento immobiliare, regolata ora dagli artt. 492 e 555 c.p.c.. Il pignoramento presenta una struttura complessa, essendo contemporaneamente atto di parte e dell’ufficiale giudiziario. L’art. 492 c.p.c., comma 1, stabilisce espressamente che il pignoramento consiste nella ingiunzione rivolta al debitore di astenersi da qualsiasi atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito il bene assoggettato ed i relativi frutti. La mancanza di tale ingiunzione, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, costituisce causa di inesistenza o nullità dell’atto (Cass. 10 marzo 1999 n. 2082, 23 novembre 1998 n. 669, 17 luglio 1997 n. 6580, 21 giugno 1995 n. 7019; cfr. Cass. 30 gennaio 2009 n. 2473). L’invito di cui al secondo comma, ad eleggere domicilio o dichiarare la residenza, è previsto solo a tutela del creditore e tende a garantire la speditezza del procedimento. In mancanza di esso, l’unica conseguenza è che le comunicazioni devono essere effettuate nelle forme ordinarie. Si tratta, pertanto, di una semplice irregolarità, senza conseguenze per quanto riguarda la nullità dell’atto e della procedura. Quanto all’avvertimento della facoltà e dei termini per proporre istanza di conversione, in mancanza di esso, una volta che il debitore abbia ricevuto l’avviso di fissazione della udienza ex art. 569 c.p.c., in tempo utile per proporre tale istanza, non vi è ragione per dichiarare una nullità che, oltre a non essere espressamente prevista dalla legge (come per la mancata comunicazione dell’avvertimento di cui all’art. 163 c.p.c., n. 7, dall’art. 164 c.p.c., comma 1) è comunque impedita dal raggiungimento dello scopo perseguito dalla legge. Nel caso di specie, con la opposizione tempestiva agli atti esecutivi il debitore era ancora in termini per proporre istanza di conversione ai sensi degli artt. 492 e 495 c.p.c., che egli ha dimostrato di conoscere.
Può essere pertanto affermato il seguente principio di diritto: “La ingiunzione alla quale fa riferimento l’art. 555 c.p.c., in tema di forma del pignoramento immobiliare è solo quella cui fa riferimento dell’art. 492 c.p.c., comma 1, e consiste nel richiamo che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione ed i frutti di esso.
Solo nel caso di omissione della ingiunzione di cui al primo comma dell’art. 492 c.p.c., deve dichiararsi la nullità del pignoramento immobiliare. La mancanza dell’avviso e dell’avvertimento di cui all’art. 492 c.p.c., commi 2 e 3, non determina, invece, nullità o inesistenza dell’atto”. 7. Conclusivamente appare possibile definire il giudizio, in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1. 3. Ritiene il Collegio di dovere fare proprio quanto esposto nella sopra trascritta relazione, specie tenuto presente le repliche alla stessa, contenute nella memoria del ricorrente – che si risolvono nel rilievo che a soggettivo parere dello stesso autore del ricorso la relazione stessa ha un contenuto inopinatamente superficiale e lacunoso – non giustificano un superamento delle considerazioni svolte nella relazione – sopra trascritte – e della pacifica giurisprudenza ivi ricordata.
Il proposto ricorso, conclusivamente, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite di questo giudizio di cassazione, liquidate in Euro 200,00, oltre Euro 1.000,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge.
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