In tema di forma del pignoramento immobiliare, l’ingiunzione alla quale fa riferimento l’art. 555 cod. proc. civ., mediante il rinvio espresso all’art. 492 cod. proc. civ., consiste nel richiamo che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito, esattamente indicato, i beni che si assoggettano all’espropriazione ed i frutti di esso. Solo nel caso di omissione dell’ingiunzione di cui al primo comma dell’art. 492 cod. proc. civ. deve, pertanto, dichiararsi la nullità del pignoramento immobiliare mentre la mancanza dell’avviso ad eleggere domicilio o a dichiarare la residenza e dell’avvertimento della facoltà e dei termini per proporre istanza di conversione di cui, rispettivamente, al secondo e terzo comma dell’art. 492 cod. proc. civ. determinano mere irregolarità, non essendo prevista la nullità dell’atto o della procedura, comunque impedita dal raggiungimento dello scopo previsto dalla legge.
IL COMMENTO
La sentenza in esame affronta la questione della struttura del pignoramento alla luce della novella al codice di procedura civile introdotta con la legge 52/2006.
In particolare la Corte statuisce che è causa di inesistenza o nullità dell’atto di pignoramento la mancanza dell’ingiunzione rivolta al debitore di astenersi da qualsiasi atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito il bene assoggettato ed i relativi frutti.
Costituisce, invece, una semplice irregolarità la mancanza dell’invito ad eleggere domicilio o dichiarare la residenza, in quanto tale invito è previsto solo a tutela del creditore e tende a garantire la speditezza del procedimento.
Non comporta, ancora, la nullità del pignoramento il mancato avvertimento della facoltà e dei termini per proporre istanza di conversione, una volta che il debitore abbia ricevuto l’avviso di fissazione della udienza ex art. 569 cpc, in tempo utile per proporre tale istanza, in quanto, oltre a non essere espressamente prevista dalla legge è comunque impedita dal raggiungimento dello scopo perseguito dalla legge.
Alla luce di ciò pertanto la Corte afferma il seguente principio di diritto: “La ingiunzione alla quale fa riferimento l’art. 555 c.p.c., in tema di forma del pignoramento immobiliare è solo quella cui fa riferimento dell’art. 492 c.p.c., comma 1, e consiste nel richiamo che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione ed i frutti di esso.
Solo nel caso di omissione della ingiunzione di cui al primo comma dell’art. 492 c.p.c., deve dichiararsi la nullità del pignoramento immobiliare. La mancanza dell’avviso e dell’avvertimento di cui all’art. 492 c.p.c., commi 2 e 3, non determina, invece, nullità o inesistenza dell’atto”.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno