In tema di supposta nullità antitrust della fideiussione omnibus redatta secondo lo schema ABI-2003, è onere del cliente produrre in giudizio la copia del contratto di fideiussione impugnato e la copia del provvedimento della Banca d’Italia reso nel 2005 che, al pari di tutti gli atti amministrativi, non è autonomamente conoscibile dal Giudice per scienza privata, né può essere acquisito secondo il principio iura novit curia, non essendo quel provvedimento equiparabile ad un atto normativo né ad una sentenza giurisdizionale potenzialmente nota al singolo magistrato tenuto deontologicamente all’aggiornamento professionale.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Velletri, Giudice Francesca Aratari, con la sentenza n. 506 del 5 marzo 2020.
Il Giudice, nell’ambito di un’opposizione a decreto ingiuntivo, ha rilevato che l’opponente, solo con le memorie conclusionali di replica, ha eccepito la nullità delle fideiussioni azionate per violazione della normativa antitrust di cui alla legge 287/90 nonché l’usurarietà del tasso di mora pattuito, in ragione della maggiorazione prevista del 5% rispetto al tasso nominale annuo, pari al 13%.
Il Tribunale, in relazione alla rilevata nullità delle fideiussioni, ha evidenziato, preliminarmente, la propria incompetenza funzionale, essendo a tal fine competente ex art. 33, secondo comma, Legge 270/99 il Tribunale presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di imprese.
Ad ogni modo, l’organo giudicante ha ritenuto che sia stata introdotta un’eccezione riconvenzionale, in quanto diretta solo a paralizzare la pretesa creditoria dell’istituto di credito e come tale esaminabile dal giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, secondo un orientamento della giurisprudenza di merito basato sulle pronunce emesse dalla Suprema Corte in materia di competenza funzionale del tribunale fallimentare; trattandosi poi di un’eccezione di nullità, la stessa non soggiace a termini di rilevabilità.
Nel merito, tuttavia, il Tribunale ha osservato che gli opponenti non hanno fornito la prova tempestiva del fatto che la fideiussione dai medesimi sottoscritta costituisca un c.d. contratto a valle di una asserita intesa restrittiva della concorrenza, mentre sarebbe stato loro onere provare la ricorrenza dei presupposti della dedotta nullità, e dunque il carattere uniforme dell’applicazione delle clausole contestate. In particolare, il cliente avrebbe dovuto produrre la copia del contratto di fideiussione impugnato e la copia del provvedimento della Banca d’Italia reso nel 2005 che, al pari di tutti gli atti amministrativi, non è autonomamente conoscibile dal Giudice per scienza privata.
Invero, il Tribunale ha sottolineato che, nel caso di specie, il provvedimento suddetto risulta essere stato depositato tardivamente da parte opponente solo con le richiamate memorie di replica, mentre è noto che la rilevabilità d’ufficio dell’eccezione non solleva comunque dal rispetto del divieto di scienza privata e delle regole in materia di preclusioni istruttorie.
Infine, il Giudicante ha rilevato che la prospettata nullità non potrebbe che essere quella c.d. relativa ex art. 1419, primo comma, c.c., colpendo le singole clausole contrattuali e non già l’intero contratto fideiussorio, con particolare riferimento a quelle di cui agli artt. 2, 6 e 8, relativi rispettivamente (i) all’impegno del fideiussore a pagare anche in caso di revoca dei pagamenti, (ii) alla deroga dei termini di cui all’art. 1957 c.c. e (iii) all’obbligo di pagamento da parte del fideiussore, in caso di declaratoria di invalidità delle obbligazioni garantite, mentre sono del tutto esenti da qualsiasi censura tutte le altre clausole contrattuali.
Per le suesposte motivazioni, il Tribunale ha parzialmente accolto l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo, condannando l’opponente alla refusione delle spese di lite in favore della banca.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONI – ANTISTRUST: possibile nullità parziale ove conformi al modello ABI
La sanzione è relativa alle singole clausole, l’illiceità non è idonea a determinare l’integrale nullità dei contratti
Sentenza | Tribunale di Ancona, Giudice Maria Teresa Danieli | 12.11.2019 | n.1914
FIDEIUSSIONI “ABI” 2002 E NORMATIVA ANTITRUST: per la Cassazione la nullità è solo parziale
L’INVALIDITÀ DELLE DISPOSIZIONI CONTROVERSE NON PREGIUDICA GLI INTERESSI IN GIOCO NÉ TRAVOLGE L’INTERO CONTRATTO DI GARANZIA
Sentenza | Corte di Cassazione, sez. I civ., Pres. Bisogni – Rel. Tricomi | 26.09.2019 | n.24044
FIDEIUSSIONE – ANTITRUST: L’ECCEZIONE DI NULLITÀ VA PROVATA DAI GARANTI
È NECESSARIO SPECIFICARE I DATI DA CUI DESUMERE LA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA
Sentenza | Corte d’Appello di Torino, Pres. Silva – Rel. Bonaudi | 19.09.2019 | n.1527
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