La questione della nullità di una fideiussione omnibus per violazione della disciplina antitrust è inammissibile in quanto tardiva ove dedotta per la prima volta in sede di prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. nell’ambito di giudizio ordinario di merito innanzi il Tribunale ordinario.
In ogni caso, quand’anche non la si volesse ritenere tale in ossequio al principio per il quale essa poggia sulla nullità del contratto, come tale rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, la stessa deve comunque ritenersi sia inammissibile in quanto proposta innanzi a giudice funzionalmente incompetente, atteso che le domande con le quali sia fatta valere la nullità delle fideiussioni bancarie, che riproducano il testo dello schema contrattuale predisposto dall’A.B.I. nell’ottobre 2002, relativamente al quale è intervenuto il provvedimento di Banca d’Italia n. 55/2005, rientrano nella competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.
Così si è espresso il Tribunale di Forlì, Giudice dott. Maria Cecilia Branca con la sentenza n. 190 del 24/02/2022.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE-ANTITRUST: NON SI APPLICA ALLE FIDEIUSSIONI SPECIFICHE
IL PERIMETRO APPLICATIVO DEL PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D’ITALIA N. 55/2005 È CIRCOSCRITTO ALLE SOLE GARANZIE OMNIBUS
Sentenza | Tribunale di Bologna, Pres.Florini-Rel. Chierici | 13.01.2022 | n.64
L’INVALIDITÀ NON SI ESTENDE ALL’INTERO CONTRATTO
Sentenza | Corte d’Appello di Venezia, Pres. Taglialatela – Est. Zanon | 13.09.2021 | n.2356
PER QUELLE SPECIFICHE È IRRILEVANTE LA CONFORMITÀ
Sentenza | Tribunale di Napoli, Pres. Rel. Graziano | 26.05.2021 | n.4969
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