In tema di nullità delle fideiussioni per violazione della legge 287/1990, la rilevabilità d’ufficio della nullità presuppone comunque la tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione; tale allegazione deve altresì essere tempestiva, ovvero deve avvenire al massimo entro il termine ultimo in relazione al quale nel processo di primo grado si determina definitivamente il thema decidendum e deve essere corredata dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il Giudice procedere autonomamente alla ricerca, tanto più in difetto di idonea produzione documentale, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l’eccezione, pur rilevabile d’ufficio.
Con riguardo alle fideiussioni stipulate nel 2007 occorre allegare e provare il perdurare della intesa anticoncorrenziale; solo per le fideiussioni che si iscrivono nel periodo temporale oggetto dell’indagine svolta da Banca d’Italia si verifica una presunzione di utilizzo uniforme dell’applicazione dello schema ABI, mentre per le fideiussioni stipulate in epoca successiva chi eccepisce la nullità deve allegare e fornire la prova della persistenza della intesa anticoncorrenziale al momento della concessione della garanzia, producendo ad esempio gli schemi contrattuali adottati da altri istituti di credito in epoca coeva o almeno prossima, sollecitando il confronto delle relative pattuizioni. (cfr: Corte di Appello, Ancona, Sez. I, 28.03.2023, n. 547; Corte di Appello, Ancona, Sez. I, 21.03.2023, n. 499).
La mancata dimostrazione di un’intesa, anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia considerata, avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale degli impieghi bancari attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie non può allora che condurre al rigetto della domanda di nullità.
Questi i principi espressi dalla Corte di Appello di Ancona, Pres. Rel. Giudice Annalisa Gianfelice, con la sentenza n. 1012 27 giugno 2023.
Il caso di specie riguardava l’appello proposto da una Banca avverso la sentenza con la quale veniva accolta l’opposizione a decreto ingiuntivo dispiegati dai fideiussori.
Costoro, appellati nel giudizio in esame, avevano sollevato l’eccezione di nullità della fideiussione per violazione della legge 287/1990 e dei principi affermati dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 29810/17, in quanto i moduli da essi sottoscritti contenevano le clausole previste nell’accordo ABI che la Suprema Corte aveva ritenuto nullo per violazione della normativa antitrust, con conseguente declaratoria di nullità del negozio fideiussorio concluso.
La Corte ha rilevato che l’eccezione non risultava suffragata da “idoneo corredo documentale, non avendo gli opponenti, odierni appellati, prodotto tempestivamente, nel rispetto delle preclusioni processuali, lo schema ABI, né allegato l’appartenenza della Banca opposta alle intese vietate così come l’uniformità e la non occasionalità delle condizioni contrattuali applicate”, ritenendo che la rilevabilità d’ufficio di tale eccezione dovesse comunque sempre presupporre la tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe e non su fattori nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e decisione; tale allegazione deve essere “tempestiva, ovvero deve avvenire al massimo entro il termine ultimo in relazione al quale nel processo di primo grado si determina definitivamente il thema decidendum e deve essere corredata dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il Giudice procedere autonomamente alla ricerca, tanto più in difetto di idonea produzione documentale, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l’eccezione, pur rilevabile d’ufficio”.
Nella fattispecie scrutinata, trattandosi di fideiussioni stipulate nel 2007 gli appellati avrebbero dovuto “allegare e provare il perdurare della intesa anticoncorrenziale” in quanto “solo per le fideiussioni che si iscrivono nel periodo temporale oggetto dell’indagine svolta da Banca d’Italia si verifica una presunzione di utilizzo uniforme dell’applicazione dello schema ABI, mentre per le fideiussioni stipulate in epoca successiva chi eccepisce la nullità deve allegare e fornire la prova della persistenza della intesa anticoncorrenziale al momento della concessione della garanzia, producendo ad esempio gli schemi contrattuali adottati da altri istituti di credito in epoca coeva o almeno prossima, sollecitando il confronto delle relative pattuizioni”, allineando tale principio alle recenti statuizioni emanate da detta Curia (Corte di Appello, Ancona, Sez. I, 28.03.2023, n. 547; Corte di Appello, Ancona, Sez. I, 21.03.2023, n. 499) e dal Tribunale di Milano – Sez. Imprese n. 9050 del 8/11/2021.
Pur ritenendo sufficienti tali argomentazioni al fine di consentire il rigetto dell’eccezione, la Corte ha altresì espresso il principio secondo cui anche volendo superare tale difetto probatorio, la eventuale nullità delle clausole riproducenti nella sostanza il contenuto delle clausole ABI può determinare una declaratoria di nullità dell’intero contratto soltanto in mancanza di allegazione e prova che quell’accordo, per l’assenza delle dette clausole, non sarebbe stato concluso.
Va infatti ricordato che l’estensione all’intero contratto della nullità delle singole clausole ai sensi dell’art. 1419 cod.civ. ha carattere eccezionale perché deroga al principio generale della conservazione del contratto, estensione che “può essere dichiarata dal giudice solo se risulti che il negozio non sarebbe stato concluso senza quella parte del suo contenuto colpita dalla nullità, e cioè solo se il contenuto dispositivo del negozio, privo della parte nulla, risulti inidoneo a realizzare le finalità cui la sua conclusione era preordinata”.
Gli appellati, sui quali gravava l’onere della prova, non hanno fornito evidenza della sussistenza di specifiche circostanze di fatto dalle quali desumere che le fideiussioni in esame non sarebbero state concluse in assenza delle clausole dichiarate nulle ed “alla luce dei principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite, la nullità dei contratti di fideiussione stipulati nel 2001 dedotte in giudizio sarebbe semmai parziale, in quanto limitata alle clausole in quanto conformi a quelle dello schema ABI dichiarate nulle perché in violazione della normativa antitrust”, ritenendo risolutiva la circostanza che “gli odierni appellati non hanno tempestivamente sollevato, con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, l’eccezione di decadenza della banca dal diritto di pretendere dal fideiussore l’adempimento dell’obbligazione principale per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale nel termine semestrale previsto dall’art. 1957, primo comma, c.c., limitandosi ad affermare la nullità integrale delle garanzie prestate.”
In ragione di tali rilievi, la Corte di Appello di Ancona ha rigettato l’eccezione dispiegata dai garanti appellati, accogliendo l’impugnazione proposta e riformando la sentenza di primo grado, con condanna alle spese di lite in favore della Banca.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IL TERMINE DI DECADENZA È INTERROTTO SENZA LA NECESSITÀ DI UNA DOMANDA GIUDIZIALE
Sentenza | Tribunale di Milano, Pres. Cassano Cicuto – Rel. Favarolo | 14.06.2023 | n.4965
FIDEIUSSIONI ABI: LA DECLARATORIA DI NULLITÀ NON COMPORTA LA DECADENZA EX ART. 1957
IL MANCATO RISPETTO DEL TERMINE SEMESTRALE DEVE ESSERE SPECIFICAMENTE E TEMPESTIVAMENTE ECCEPITO
Sentenza | Tribunale di Vicenza, Giudice Davide Ciutto | 27.02.2023 | n.414
NON È NECESSARIA L’AZIONE GIUDIZIALE DELLA BANCA
Sentenza | Corte d’Appello di Milano, Pres. Bonaretti – Rel. Aragno | 24.01.2023 | n.220
È ONERE DELLA PARTE INTERESSATA PROVARE L’ESTENSIONE DELLA INVALIDITÀ NONCHÈ IL PERDURARE DELL’INTESA ANTICONCORRENZIALE
Sentenza | Tribunale di Caltanissetta, Giudice Giuliana Guardo | 24.05.2023 | n.341
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno