In tema di nullità del mutuo, l’omessa o inesatta specificazione dell’indicatore sintetico di costo non inficia la validità del contratto.
Questo, infatti, costituisce uno strumento di carattere informativo, non un requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale, tale da giustificare l’applicazione dell’art 117 co 4 T.UB.
E’ il principio di diritto espresso dal Tribunale di Chieti, Giudice Enrico Colagreco, nella sentenza del 13.07.2021, n. 510.
Nel caso di specie, la mutuataria lamentava la nullità della clausola che prevedeva un ISC diverso da quello in concreto applicato.
In primis, la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, in assenza di espressa previsione in tal senso, è configurabile solo in caso di violazione di norme inderogabili relative alla validità del contratto, non già di norme attinenti al comportamento delle parti, che può essere -al più- fonte di responsabilità.
Pertanto, la clausola in esame non può considerarsi nulla, in quanto l’ISC è un mero indicatore, previsto dalla normativa vigente ai fini della trasparenza bancaria, e non già un tasso, un prezzo o una condizione.
L’art. 117 comma 6 seconda parte del TUB, invece, laddove prevede l’invalidità delle clausole indeterminate, si riferisce invece esclusivamente a “tassi, prezzi e condizioni”.
L’ISC non è un tasso, un prezzo o una condizione contrattuale, ma un mero indice del costo effettivo del finanziamento, previsto ai soli fini informativi, da cui non può discendere un giudizio di validità, ma di responsabilità.
Inoltre, l’ordinamento non prevede una fattispecie specifica di invalidità come, invece, nel caso dell’art. 125bis comma 6 del TUB che, in materia di credito al consumo, prevede la nullità delle clausole che impongono costi aggiuntivi ove il TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente
Per tali ragioni, il Tribunale rigettava la domanda attorea, con condanna alle spese.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rimanda ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO – DIVERGENZA TAEG: NON È SANZIONABILE CON LA NULLITÀ EX ART. 117 TUB
TALE INDICE NON COSTITUISCE UN ELEMENTO NEGOZIALE DEL CONTRATTO MA RILEVA SOLO AI FINI DELLA TRASPARENZA
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Idamaria Chieffo | 03.04.2021 |
ISC MUTUO: NON PUÒ ESSERE CONSIDERATO QUALE ELEMENTO COSTITUTIVO DEL CONTRATTO
NON HA ALCUNA FUNZIONE O VALORE DI “REGOLA DI VALIDITÀ
Sentenza | Tribunale di Bologna, Giudice Maria Laura Benini | 05.03.2021 | n.498
MUTUO: L’ISC COSTITUISCE UN’INFORMATIVA PRECONTRATTUALE E NON UN TASSO DI INTERESSE
L’ART 117 TUB, RIGUARDA LA DIFFORMITÀ DEL TAN A CUI TALE INDICE NON È EQUIPARABILE
Sentenza | Tribunale di Modena, Giudice Ester Russo | 16.02.2021 |
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