È nulla la motivazione composta di rilievi e argomenti tra loro contradditori, essendo sostanzialmente equivalente a quella che non si regge su alcuna motivazione e a quella che è accompagnata da una motivazione solamente apparente (perché tautologica o autoreferenziale, ad esempio). In ciascuna di queste ipotesi, infatti, il corpo del provvedimento non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 116, comma 6, Cost.
Ai fini della nullità della pronuncia ove non traspaia il tessuto motivazionale occorre che la contraddizione sia non solo non marginale, ma pure decisiva e radicale, per cui le argomentazioni che via via si susseguono, cioè, siano inconciliabili tra loro al punto da impedire di riconoscere la motivazione complessivamente espressa, come reale «giustificazione del “decisum”»
E’ affetta da insanabile contrasto logico ed obiettiva carenza di motivazione la sentenza del Giudice di merito, il quale ritenga che il contratto di mutuo ipotecario, sottoscritto per estinguere passività chirografarie pregresse, presenti profili di nullità concernenti i propositi perseguiti dalle parti, salvo poi affermare l’omesso perfezionamento del contratto per mancata erogazione delle somme finanziate ai mutuatari.
Questi sono i principi espressi dalla Corte di Cassazione, Pres. CRISTIANO, Rel. DOLMETTA con la sentenza n.16561 del 11 Giugno 2021.
Una banca si era insinuata nel passivo fallimentare in virtù di un credito derivante da un finanziamento intercorso con la società fallita, che veniva escluso, sul presupposto che il negozio intercorso tra le parti, lungi dal prevedere l’erogazione di una somma, abbia solo inteso dar vita ad una garanzia ipotecaria, lesiva delle ragioni vantate dalla ulteriore massa creditoria.
Successivamente la banca ha presentato opposizione allo stato passivo, che è stata respinta dal Tribunale con una motivazione manifestamente contradittoria. Il Giudice del. 98 L.F. ha dapprima escluso essersi perfezionato il contratto di mutuo, restando indimostrata la confluenza del capitale erogato nella giuridica disponibilità dei mutuatari; di seguito, nell’esaminare i rilievi di nullità formulati dalla Curatela, ha ritenuto integrare possibili profili invalidanti non già lo schema adottato dalle parti, bensì la invalidità di cui è affetto il debito originario in chirografo.
Avverso tale provvedimento la banca ha proposto ricorso in cassazione, proponendo vari motivi di violazione tra i quali la denuncia vizio di nullità della sentenza ex n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ. nonché ex n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ. per compiuta violazione dell’art. 132 comma 2 cod. proc. civ. atteso che la motivazione svolta nel decreto si manifesta sostanzialmente «incongrua e contraddittoria».
La Corte di Cassazione ha accolto l’impugnativa promossa dalla Banca, ed ha ritenuto assorbente la quarta censura, impiantata sulla insanabile contraddittorietà che denota la parte motiva della sentenza.
Il Giudice di legittimità, in particolare, ha ritenuto essere le argomentazioni adottate dal Tribunale idonee ad invalidare la sentenza ex art. 132 cpc -oggi come notorio unica e circoscritta possibilità di controllo motivazionale nella sede nomofilattica-, intravisto un contrasto irriducibile tra la parte dispositiva e la motivazione ivi trasfusa.
La Corte di legittimità reputa concettualmente incompatibile il vaglio di nullità del mutuo ipotecario ed il mancato perfezionamento del medesimo per mancata erogazione delle somme in favore del mutuatario.
Tale ultimo profilo esclude che la vicenda contrattuale abbia mai assunto una sua consistenza fattuale; di contro, gli aspetti concernenti l’utilizzazione del ricavo e la portata della garanzia reale presuppongono una produzione di effetti negoziali, esclusa per le ragioni anzidette dallo stesso Tribunale.
La Corte ha quindi cassato la sentenza, rimettendo la causa ad altra sezione dell’Organo di merito, anche per provvedere alle spese del giudizio di legittimità.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contenuti pubblicati in Rivista:
VIZI DELLA SENTENZA: SE LA MOTIVAZIONE È SOLO “APPARENTE” È ILLEGITTIMA
PER ASSOLVERE L’OBBLIGO DI MOTIVAZIONE, IL GIUDICE DEVE INDICARE GLI ELEMENTI DA CUI HA TRATTO ORIGINE IL PROPRIO CONVINCIMENTO
Ordinanza | Corte di Cassazione, Sezione Sesta | 29.09.2014 | n.20533
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