Nella sede dell’udienza “cartolare”, a trattazione scritta, prevista dall’art. 83, commi 6 e 7, lett. h), D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 così come modificati dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28) – oggi assurta a mezzo di trattazione ordinario, dopo l’introduzione dell’art. 127 ter c.p.c. – i provvedimenti così pronunciati devono intendersi resi “fuori udienza”, con la conseguenza che la conoscenza di tali provvedimenti non può che avvenire all’esito della comunicazione di cancelleria, realizzata ai sensi del secondo periodo del citato art. 176, comma 2, non potendosi applicare la presunzione legale di conoscenza dei provvedimenti assunti in udienza in capo ai soggetti presenti o che dovevano comparirvi.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione Pres. Acierno – Rel. Amatore, con l’ordinanza n. 13735 del 18 maggio 2023.
La vicenda traeva origine dal giudizio instauratosi in primo grado al fine di accertare e dichiarare la responsabilità di alcuni amministratori pro tempore di una società per ammanchi di denaro provvisoriamente quantificati, e per l’effetto, condannarli in solido, o subordinatamente, per quanto di ragione, al risarcimento del correlativo danno.
Eccepita l’incompetenza del Tribunale adito, rigettata la medesima con ordinanza, quest’ultima veniva impugnata con regolamento di competenza davanti alla Suprema Corte di Cassazione, la quale respingeva l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata dai controricorrenti e fatta propria anche nelle conclusioni scritte da parte dell’Ufficio della Procura generale presso la Corte di Cassazione.
Nella pronuncia in esame gli Ermellini hanno ritenuto che, nel caso di specie, non potesse considerarsi applicabile la lettura fornita dalla giurisprudenza di legittimità relativa alla decorrenza del termine di impugnazione in regime di udienza ordinario.
A tal uopo, la giurisprudenza della Suprema Corte si è consolidata nel senso di ritenere che il termine per proporre istanza di regolamento di competenza avverso la sentenza pronunciata in udienza ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. decorresse dalla stessa udienza (ex multis, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20833 del 02/08/2019), in quanto la lettura del provvedimento in udienza e la sottoscrizione del verbale che lo contiene da parte del giudice, non solo equivalgono alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall’art. 133 c.p.c., ma esonerano la cancelleria dall’onere della comunicazione, giacchè il provvedimento si ritiene, con presunzione assoluta di legge, conosciuto dalle parti presenti o che avrebbero dovuto essere presenti.
Tale presunzione non può operare invece quando, come nel caso di specie, il provvedimento impugnato è stato adottato nella sede dell’udienza “cartolare”, a trattazione scritta, prevista dal D.L. n. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, commi 6 e 7, lett. h), (convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27 così come modificati dal D.L. n. 30 aprile 2020, n. 28), ossia dalle norme regolatrici della c.d. udienza cartolare “pandemica”, oggi assurta a mezzo di trattazione ordinario, dopo la introduzione dell’art. 127 ter c.p.c.
In questo caso, infatti, il provvedimento oggetto di impugnazione è stato assunto nel contesto di un’udienza svoltasi con le forme della trattazione scritta e, dunque, pronunciato “fuori udienza”, con l’ulteriore conseguenza che non può predicarsi l’applicazione della regola generale di cui all’ art. 176, comma 2, primo periodo c.p.c., nè tantomeno i principi enunciati dalla giurisprudenza di Cassazione, per come sopra ricordati.
La conoscenza di un provvedimento assunto in un'”udienza”, celebrata con le forme della “trattazione scritta”, non può che avvenire all’esito della comunicazione di cancelleria, realizzata ai sensi del secondo periodo del citato art. 176, comma 2, onere da cui decorre il termine per la relativa impugnazione.
Considerato tempestivo, secondo i principi enunciati, il ricorso, il medesimo è stato accolto con conseguente dichiarazione a favore della competenza arbitrale.
CONTESTO NORMATIVO
Articolo 176 c.p.c.:
Tutti i provvedimenti del giudice istruttore, salvo che la legge disponga altrimenti (1), hanno la forma dell’ordinanza.
Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; quelle pronunciate fuori dell’udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi (omissis) (2).
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:
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L’OMESSA RILEVAZIONE DELL’INCOMPETENZA DA PARTE DEL GIUDICE CAUTELARE NON DETERMINA IL CONSOLIDAMENTO DELLA COMPETENZA IN CAPO ALL’UFFICIO ADITO PER IL MERITO
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