ISSN 2385-1376
Testo massima
La legge n. 132 del 6 agosto 2015, pubblicata in GU n. 192 del 20 agosto 2015, che ha convertito con modificazioni il decreto legge 27 giugno 2015 n. 83, ha modificato tra l’altro – le modalità di vendita, che dovrà, salvo il caso in cui, una volta sentiti i creditori, il Giudice ritenga che vi sia la necessità di procedere in modo diretto alle operazioni, necessariamente essere affidata ad un professionista iscritto in appositi elenchi.
La regola oggi è vendere senza incanto: la vendita con incanto, infatti, viene collocata in una posizione residuale, potendosi far luogo alla stessa solo quando si ritiene probabile che da tale modalità di vendita venga raggiunto un prezzo maggiore alla metà del prezzo base d’asta.
Si procederà, dunque, alla sola vendita senza incanto con la possibilità di presentare offerte ribassate fino ad un quarto rispetto al prezzo base d’asta.
Per fare un esempio: se il prezzo base d’asta è 100, l’offerente può presentare offerta ribassata di almeno 75, corredata da cauzione pari al 10% del prezzo offerto e, dunque, di 7,5.
Conseguentemente: se l’offerta è compresa nella forbice tra 100 e 75, la stessa è efficace, non lo è se inferiore a 75.
Tuttavia, è da tener presente che:
1) se l’offerta è pari o superiore al prezzo base della vendita, la stessa è senz’altro accolta;
2) se il prezzo offerto è, invece, inferiore rispetto al prezzo base entro il limite di un quarto, il delegato può far luogo alla vendita salvo che non venga proposta l’istanza di assegnazione ex art. 588 cpc ovvero ritenga che vi sia “seria possibilità” di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita.
In altri termini, in mancanza di istanze di assegnazione, il delegato può decidere di non procedere all’aggiudicazione soltanto qualora, trattandosi di “offerta inferiore”, ritenga plausibile conseguire un “prezzo superiore” con una “nuova vendita”.
FOCUS
È possibile presentare offerta inferiore nei limiti di un quarto rispetto al prezzo base, ma in questo caso il delegato può decidere di non accoglierla.
Dott. Luciano Bifolco
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 214/2016