ISSN 2385-1376
Testo massima
Il divieto della capitalizzazione di cui art. 120, secondo comma TUB non trova applicazione nei contratti di finanziamento.
La previsione di cui all’odierno art. 120, secondo comma TUB infatti, non è applicabile alla capitalizzazione della quota di interessi conglobata in ciascuna rata, che si verifica nei contratti di finanziamento in occasione della risoluzione o della decadenza dai termini di pagamento per effetto delle clausole conformi al dettato dell’art. 3 delibera Cicr 9 febbraio 2000.
Invero, l’art. 120 secondo comma d.lgs. 385/1993, contiene:
– alla lettera A una previsione letteralmente limitata ai contratti di conto corrente;
– alla lettera B contiene prescrizioni riferite esclusivamente agli interessi “periodicamente capitalizzati”, con esclusione quindi della capitalizzazione una tantum che si verifica ai sensi della disposizione sopra indicata
Sussiste incompatibilità tra il dettato dell’art.120 TUB che pare imporre a livello strettamente nazionale un nuovo, peculiare e più complesso sistema di contabilizzazione nei rapporti bancari di durata e il generale divieto ex art. 101, terzo paragrafo e primo paragrafo lettera C e lettera B TFUE di pratiche concordate che creino segmentazioni del mercato unico europeo o che abbiano per oggetto o effetto di limitare gli investimenti.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Siena, in persona del Giudice Unico, dott. Stefano Caramellino, con ordinanza del 04.08.2015 emessa a scioglimento di riserva, nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
IL CONTESTO NORMATIVO
Appare opportuno, preliminarmente, individuare il contesto normativo tracciato dall’adito giudicante
ART.120 SECONDO COMMA TUB
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Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di
interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività
bancaria, prevedendo in ogni caso che:
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Lettera a 120
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a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei
confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli
interessi sia debitori sia creditori;
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Lettera b 120
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b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano
produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di
capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”;”
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ART. 101 TFUE (ex articolo 81 del TCE)
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primo paragrafo
lettere B e C
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1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi
tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le
pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e
che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il
gioco della concorrenza all’interno del mercato interno ed in particolare
quelli consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente
i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo
sviluppo tecnico o gli investimenti;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti
commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni
equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella
concorrenza;
e) subordinare la
conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di
prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi
commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi.
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2. Gli accordi o decisioni,
vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.
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Terzo paragrafo
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3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1
possono essere dichiarate inapplicabili:
– a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra
imprese,
– a qualsiasi decisione o categoria di decisioni
di associazioni di imprese, e
– a qualsiasi pratica concordata o categoria di
pratiche concordate, che contribuiscano a migliorare la produzione o la
distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico,
pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne deriva,
ed evitando di:
a) imporre alle imprese interessate restrizioni
che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
b) dare a tali imprese la possibilità di
eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui
trattasi.
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ART. 1 REGOLAMENTO (CE) 1/2003 DEL CONSIGLIO
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1. Gli accordi, le decisioni
e le pratiche concordate di cui all’articolo 81, paragrafo 1, del trattato
che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del
trattato sono vietati senza che occorra una previa decisione in tal senso.
2. Gli accordi, le decisioni
e le pratiche concordate di cui all’articolo 81, paragrafo 1, del trattato
che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del
trattato non sono vietati senza che occorra una previa decisione in tal
senso.
3. Lo sfruttamento abusivo
di una posizione dominante ai sensi dell’articolo 82 del trattato è vietato
senza che occorra una previa decisione in tal senso.
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ART.3 DELIBERA CICR
– (Finanziamenti con piano di rimborso rateale)
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1. Nelle operazioni
di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito
avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in
caso di inadempimento del debitore l’importo complessivamente dovuto alla
scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre
interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino a1 momento del pagamento
. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.
2. Quando il
mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento,
l’importo complessivamente dovuto può, se contrattualmente stabilito,
produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione. Su questi interessi
non è consentita la
capitalizzazione periodica.
3. Quando il pagamento avviene mediante
regolamento in conto corrente si applicano le disposizioni dell’art. 2.
4. Nei contratti
che prevedono un periodo di pre-finanziamento, gli interessi maturati alla
scadenza di tale periodo, se contrattualmente stabilito, sono cumulabili all’importo
da rimborsare secondo il piano di ammortamento.
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IL CASO
L’ordinanza in esame è stata emessa dal dott. Stefano Caramellino nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ove parte opponente lamentava, tra l’altro, l’erronea quantificazione degli interessi, la violazione del divieto di anatocismo nonché l’omissione dell’indicazione del tasso di interesse applicato.
Il Giudice ha precisato come, dall’esame della documentazione contrattuale prodotta risultava che:
a) il contratto recava l’indicazione del tasso di interesse convenzionalmente pattuito, ben al di sotto del tasso soglia;
b) l’asserita violazione della pattuizione nel piano di ammortamento è rimasta generica e non suffragata da perizia di parte;
c) in tema di anatocismo il contratto sottoscritto dalle parti prevedeva una clausola conforme all’art.3 delibera Cicr 9.02.2000 vigente da data anteriore al contratto, ragione per la quale l’anatocismo risulta legittimo ex art.120 TUB anche oltre i limiti di cui all’art.1283 cc..
Il Giudice per tali ragione ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rinviato la causa in prosieguo al fine di consentire alla parti il deposito della domanda di mediazione.
IL COMMENTO
Una nuova pronuncia nell’ambito del thread “120 TUB” ove viene affermato che la nuova norma “non sia applicabile alla capitalizzazione della quota di interessi conglobata in ciascuna rata, che si verifica nei contratti di finanziamento in occasione della risoluzione o della decadenza dai termini di pagamento per effetto delle clausole conformi al dettato dell’art. 3 delibera Cicr 9 febbraio 2000: infatti, la lettera A del predetto art. 120 secondo comma d.lgs. 385/1993 contiene una previsione letteralmente limitata ai contratti di conto corrente, mentre la lettera B contiene prescrizioni riferite esclusivamente agli interessi “periodicamente capitalizzati”, con esclusione quindi della capitalizzazione una tantum che si verifica ai sensi della disposizione sopra indicata“.
Trattandosi, nel caso in esame, di un contratto di finanziamento la questione viene così risolta dal Giudicante il quale non ritiene applicabile la nuova formulazione art.120 TUB ai contratti di finanziamento.
Il Giudice, poi, effettua un attento esame sulla tormentata problematica relativa all’applicabilità o meno della nuova formulazione dell’art.120 TUB, che ha visto alternarsi pronunce di segno opposto, ora in favore dei consumatori, ora degli istituti di credito.
In particolare, il Giudice senese ha ben evidenziato l’incompatibilità tra il dettato dell’art. 120, secondo comma TUB, che pare imporre a livello strettamente nazionale un nuovo, peculiare e più complesso sistema di contabilizzazione nei rapporti bancari di durata, e il generale divieto ex art. 101, terzo paragrafo e primo paragrafo lettera C e lettera B TFUE, per il quale “Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel
-b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;”
In altri termini il divieto di cui all’art.101 è diretto ad evitare l’insorgere di pratiche concordate che creino segmentazioni del mercato unico europeo o che abbiano per oggetto o quale effetto di limitare gli investimenti.
Tale divieto di matrice europea, precisa il Giudice, è auto applicativo nonché direttamente precettivo come riconosciuto dall’art. 1 Regolamento (CE) 1/2003 del Consiglio.
Sul punto ed a conferma del ragionamento effettuato il Giudice ha ben richiamato una precedente pronuncia dell Corte di Giustizia Europea che, ad altro proposito, ha già affermato come doverosa la disapplicazione di una normativa nazionale che imponga o favorisca comportamenti imprenditoriali in contrasto con il principio della tutela della concorrenza (sentenza 09.09.2003 nel procedimento C-198/01).
Una pronuncia che si pone in contrasto con le decisioni cui è pervenuto il Tribunale di Milano (con ordinanza del il 05. 08.2015), che, diversamente, aveva escluso un contrasto tra l’art.120, secondo comma, TUB con le normative o principi generali dell’ordinamento comunitario e che, forse, a ben guardare, ed a parere di chi oggi scrive, non aveva preso nella giusta considerazione le disposizioni esaminate di cui all’art. 101, terzo paragrafo e primo paragrafo lettera C e lettera B TFUE e dall’art. 1 Regolamento (CE) 1/2003 del Consiglio che, sembrano essere lineari nel voler “evitare l’insorgere di pratiche concordate che creino segmentazioni del MERCATO UNICO EUROPEO o che abbiano per oggetto o quale effetto di LIMITARE GLI INVESTIMENTI“.
I PRECEDENTI
Si segnalano altri provvedimenti oggetto di commento già pubblicati sulla rivista
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 425/2015
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04.08.2015,
Anatocismo,
art. 120 TUB,
avv. Maria Luigia Ienco,
capitalizzazione,
contratti di finanziamento,
disciplina europea,
dott. Stefano Caramellino,
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normativa nazionale,
principio concorrenza,
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