ISSN 2385-1376
Testo massima
Con il DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83 art. 13, non ancora convertito in legge e vigente dal 27.6.2015, al codice civile, viene introdotta una nuova sezione al codice civile e precisamente la Sezione I-bis costituita dall’art.2929 bis cc, il quale disciplina l’espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito.
Questa la norma introdotta:
“Art. 2929-bis (Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito).
Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione da altri promossa.
Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario.
Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all’esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonché la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore“.
Con il DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83 sono stati riconosciuti nuovi poteri ai creditori, al fine di rendere immediatamente espropriabili i beni che il debitore abbia sottoposto a vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito.
È stato all’uopo introdotto il nuovo art. 2929-bis c.c., a norma del quale il creditore potrà immediatamente sottoporre ad esproprio o esecuzione immobiliare, i beni che risultino pregiudicati da un atto del debitore – di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione – avente ad oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, e compiuto a titolo gratuito, successivamente al sorgere del credito.
Condizione affinché il creditore possa beneficiare dei nuovi meccanismi predisposti a tutela delle proprie ragioni è la trascrizione del pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto pregiudizievole è stato trascritto.
La norma intende evidentemente depotenziare l’istituto del fondo patrimoniale, oltre che le donazioni (alienazioni a titolo gratuito), che molto spesso vengono poste in essere dal debitore al fine di paralizzazione l’azione del creditore.
La norma conferisce maggiori poteri al creditore, a condizione, come chiarito, che questi si attivi tempestivamente per la tutela del credito vantato.
Unico aspetto critico ed opinabile della norma è l’identificazione del termine ad quem con la data di trascrizione del pignoramento (che, come chiarito, deve avvenire entro un anno dalla data di trascrizione dell’atto pregiudizievole posto in essere dal debitore). Sarebbe stato invero più razionale, oltre che rispondente ad un’effettiva tutela delle ragioni creditorie, ricondurre il predetto termine alla richiesta di notifica del pignoramento del medesimo atto, atteso che è presumibile che il debitore si renda irreperibile al fine di vanificare l’applicazione di tale norma.
Testo del provvedimento
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