La nuova formulazione dell’art. 492-bis cpc diversifica le modalità di accesso agli strumenti apprestati dall’ordinamento per l’ottenimento delle informazioni relative ai beni da sottoporre ad esecuzione, prevedendo che:
a) prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all’articolo 482, se vi è pericolo nel ritardo, il Presidente del Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, su istanza del creditore, autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare;
b) dopo la notifica del precetto e decorso il termine di 10 giorni (art. 482 cpc) non occorre l’autorizzazione del Presidente del Tribunale, l’ufficiale giudiziario può direttamente operare il controllo formale della regolarità dell’istanza e accedere alle banche dati mediante collegamento telematico diretto; in caso di mancato funzionamento delle strutture tecnologiche, necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati, questi attesta che l’accesso diretto alle suddette banche dati non è attuabile per cui il creditore può accedere direttamente rivolgendosi ai gestori delle banche dati a norma del nuovo art. 155 quinquies disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, senza alcuna autorizzazione.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Roma in persona del Presidente Federico Salvati, con il decreto emesso il 6 marzo 2023.
Il Presidente del Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l’istanza ex art. 492 bis cpc presentata da un creditore dopo la notifica del precetto alla scadenza del decimo giorno.
In particolare, il Giudice rilevava che l’istanza era stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore della c.d. “Riforma Cartabia” e che pertanto risultavano applicabili l’art. 492 bis cpc e l’art. 155 quinquies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile nella nuova formulazione.
Pertanto, essendo la richiesta intervenuta successivamente al decorso del termine previsto all’art. 482 cpc e senza che fosse dimostrato dal richiedente il “pericolo nel ritardo”, il Presidente ha rigettato la domanda richiamando proprio al disposto dell’art. 155 quinquies disp. att. cpc.
Per ulteriori approfondimenti sul tema si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NUOVO ART. 492 BIS CPC VECCHI PROBLEMI: L’UFFICIALE GIUDIZIARIO NON HA IL COLLEGAMENTO TELEMATICO
DOPO LA NOTIFICA DEL PRECETTO È SUFFICIENTE ATTESTATO UNEP CHE DICHIARI L’IMPOSSIBILITÀ ALL’ACCESSO DIRETTO A BANCHE DATI
Articolo Giuridico | 08.03.2023 |
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