Provvedimento segnalato da Antonio Lanzilotti
Nell’ambito dell’intervenuta riforma del processo civile, con particolare riferimento alle modifiche relative al procedimento esecutivo, persistono forti dubbi sulla formulazione ed attuabilità di alcune norme, tra queste in particolare sull’art. 492 bis cpc.
Allo scopo di ottenere i dovuti chiarimenti un gruppo di tre Senatori, nella seduta svolta in data 7 marzo 2023, ha proposto un’interrogazione parlamentare proprio con riguardo alle nuove modalità di proposizione dell’istanza di accesso alle banche dati ex art. 492 bis cpc.
Nella seduta n. 46 con l’atto 3-00272 il Gruppo ha evidenziato i problemi derivanti dalla nuova formulazione della noma esponendo in particolare che ad oggi il personale UNEP non è grado di mettere in atto le nuove riforme in quanto il sistema informatico GSU non risulta essere stato implementato per una corretta funzionalità nelle attività di notificazione degli atti per via telematica, a causa della mancata individuazione degli strumenti informatici da emanare con apposito decreto, ai sensi dell’articolo 149-bis, comma 4, del codice di procedura civile e a causa della non funzionalità delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all’articolo 492-bis del codice di procedura civile.
Inoltre, secondo quanto affermato dagli interroganti, i dipendenti degli uffici UNEP non avrebbero ricevuto dal Ministero della giustizia alcuna formazione e aggiornamento professionale, tantomeno relativamente all’uso dei nuovi sistemi informatici.
Ebbene con l’interrogazione in parola si è chiesto “con carattere d’urgenza” al Ministro della Giustizia di conoscere:
1) quali iniziative necessarie e urgenti il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di risolvere le criticità esposte;
2) quali siano stati i motivi per cui il Ministero non abbia ancora provveduto ad un’adeguata formazione del personale UNEP e come intenda provvedervi;
3) per quali motivi la DGSIA (Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati) non abbia ancora provveduto all’implementazione e all’attivazione del sistema GSU con il registro ricerca dei beni nonché all’attivazione dei sistemi informatici per far fronte alle attività di notificazione e garantire la funzionalità delle strutture tecnologiche per la ricerca telematica dei beni del debitore mediante consultazione diretta delle banche dati.
Tale interrogazione ha anche evidenziato che, anche a prescindere dall’intervenuta c.d. Riforma Cartabia, l’articolo 492-bis del codice di procedura civile introdotto per la prima volta con il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, in sostituzione del comma 7 dell’articolo 492 cpc ad oggi non è mai entrato pienamente entrato in funzione pur rappresentando, sulla carta, il fiore all’occhiello della giustizia italiana al fine di velocizzare e rendere efficace l’azione esecutiva.
Effettivamente dopo 8 anni e mezzo dall’entrata in vigore dell’art.492 bis cpc (nella “vecchia” formulazione) si può serenamente affermare che i tempi di attuazione sono stati ampiamenti superati determinando la violazione del principio di ragionevolezza, con un ritardo ingiustificato ed ingiustificabile; è auspicabile che il Ministro competente provveda con urgenza a chiarire le modalità ed i tempi di attuazione del nuovo disposto normativo al fine di non incorrere – anche questa volta – in ritardi applicativi.
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