Nuove regole europee in materia di default delle esposizioni creditizie. A partire dal 1° gennaio 2021 entrerà in vigore la nuova definizione di default (inadempienza), che stabilisce criteri e modalità più stringenti in materia di classificazione a default rispetto a quelli finora adottati, il tutto per allinearsi alla regolamentazione tra i diversi paesi dell’Unione Europea. La normativa di riferimento è il Regolamento UE 171/2018 del 19 ottobre 2017. Con la detta regolamentazione la banca dovrà classificare l’impresa in default anche nel caso in cui abbia linee di credito ancora disponibili con la stesso istituto di credito che potrebbero essere usate per la compensazione degli inadempimenti in essere ed evitare il default. L’impresa in default, anche con riferimento a un solo finanziamento, potrebbe vedere in stato di default tutte le sue esposizioni nei confronti della banca. Per uscire dal default, dovranno trascorrere almeno tre mesi dal momento in cui non sussistono più le condizioni per classificare il cliente in default. Una volta regolarizzato l’arretrato e passati almeno 90 giorni da tali regolarizzazioni, senza che si verifichino ulteriori eventi pregiudizievoli, decadrà la segnalazione di inadempienza.
Nella Guida semplice alle nuove regole europee in materia di default – elaborata nell’ambito del Tavolo di Condivisione Interassociativo sulle Iniziative Regolamentari Internazionali (CIRI), con l’obiettivo di favorire il rapporto delle imprese con le banche e gli altri intermediari – si ricorda che le disposizioni attualmente vigenti prevedono l’automatica classificazione in default delle imprese che presentano arretrati di pagamento rilevanti per oltre 90 giorni consecutivi sulle esposizioni che esse hanno nei confronti della propria banca. Con le nuove regole UE – che le banche applicheranno a partire dal 1° gennaio 2021 – si stabilisce che:
– per le imprese, per “arretrato rilevante” deve intendersi un ammontare superiore a 500 euro (relativo a uno o più finanziamenti) che rappresenti più dell’1% del totale delle esposizioni dell’impresa verso la banca;
– per le persone fisiche e le piccole e medie imprese con esposizioni nei confronti della stessa banca di ammontare complessivamente inferiore a 1 milione di euro, l’importo dei 500 euro è ridotto a 100 euro.
La guida sottolinea che diversamente dal passato, l’impresa non potrà più impiegare margini ancora disponibili su sue linee di credito per compensare gli inadempimenti in essere ed evitare la classificazione in default.
Decorsi i 90 giorni, quindi, il debitore entra in stato di default e la banca può avviare azioni di tutela dei propri crediti. Non è poi consentita la compensazione degli importi scaduti con altre linee di credito non utilizzate dallo stesso debitore. Le nuove regole in materia di default devono essere applicate non solo dalle banche, ma da tutti gli intermediari finanziari che esercitano il servizio di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma, anche società di leasing. Al superamento delle indicate soglie, scatterà quindi la segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia.
Allo stato attuale, un cliente viene considerato in stato di default, se presenta arretrati per oltre novanta giorni consecutivi pari ad almeno il 5 % del totale delle esposizioni del cliente verso la banca. Se ci sono disponibilità su altre linee di credito, sia utilizzate anche solo parzialmente che non utilizzate, esse consentono la compensazione degli importi scaduti. Lo stato di default, oggi, viene meno nel momento in cui il cliente sana la sua posizione di inadempiente nei confronti della banca o rientra dallo sconfinamento di conto corrente ed è assente il meccanismo dell’automatismo del contagio del default nel caso di obbligazioni congiunte (c.d. cointestazioni).
La Guida messa a punto dall’ABI e dalle associazioni di categorie di imprese aiuta a comprendere che qualora non vi siano altre valutazioni sulla probabilità che l’impresa adempia alle sue obbligazioni, quest’ultima non deve essere necessariamente classificata in default: la classificazione automatica in default si basa sotto tale profilo sul fatto che l’ammontare in arretrato sia rilevante, secondo quanto stabilito dalle norme Ue, per più di 90 giorni consecutivi.
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